Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Elettorale

Responsabile di procedimento: Origlia Lucia

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

l'UFFICIO GESTISCE LE SEGUENTI PRATICHE:

ISCRIZIONE / CANCELLAZIONE nelle LISTE ELETTORALI della CITTA' di ASTI

L'iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:
- compimento del 18mo anno di età
- emigrazione o immigrazione da altro Comune
- perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.
Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono previsti gli aggiornamenti delle liste a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i Comuni italiani

 

CERTIFICAZIONI

L’Ufficio Elettorale rilascia :
- il certificato attestante il godimento dei diritti politici (può essere richiesto per l’ammissione a concorsi pubblici e può essere sostituito con l’autocertificazione)
- il certificato attestante l’iscrizione nelle liste elettorali (è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa) – Non è mai sostituibile con l’autocertificazione

 

RILASCIO DELLA TESSERA ELETTORALE

La tessera elettorale è un documento permanente, rilasciato dal Comune di Asti al momento dell’iscrizione nelle liste elettorali. 

Nel caso di cambio di residenza in altro Comune la tessera, precedentemente rilasciata dal Comune di Asti, dovrà essere consegnata al Comune di nuova residenza, ricevendone in cambio una nuova.

Nel caso di cambio di indirizzo all’interno del Comune, viene inviato al domicilio dell’elettore, per posta, un’etichetta adesiva da apporre nell’apposito riquadro sulla tessera elettorale già in possesso.

Può essere richiesto un duplicato della tessera elettorale nei casi seguenti:

- deterioramento, con conseguente inutilizzabilità, previa domanda e consegna dell’originale deteriorato. (rilascio immediato)

- smarrimento, previa domanda corredata da dichiarazione di smarrimento. (rilascio immediato)

- furto, previa domanda corredata da dichiarazione di furto (rilascio immediato)

Richiedi online il duplicato al link:  https://net.comune.asti.it/cmsasti/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=&IDC=635&IDR=&CW=ELET

Modulo al link: https://trasparenza.comune.asti.it/archivio5_modulistica_0_18961.html

Nel caso di esaurimento degli spazi destinati al bollo di sezione sul retro della tessera, l'elettore deve recarsi all'ufficio Elettorale in prossimità dell Consultazioni Elettorali per il rilascio di una nuova tessera.

 

ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI, DEI PORTATORI DI HANDICAP E DI COLORO CHE SONO AFFETTI DA GRAVI INFERMITA’

In occasione delle consultazioni elettorali il Comune di Asti, per facilitare il voto degli elettori non deambulanti allestisce alcune sezioni elettorali in edifici presso i quali sono state eliminate le barriere architettoniche.
Gli elettori non deambulanti o minorati nella deambulazione devono tenere presente che la possibilità di esercitare il diritto di voto in una sezione diversa da quella indicata sulla tessera elettorale è subordinata dalla legge alla presentazione di una attestazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale anche in precedenza per altri scopi, oppure della copia autentica della patente speciale di guida purché dalla documentazione risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulare.

Gli elettori fisicamente impediti: ciechi, amputati alle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità, che per l’esercizio del voto necessitano dell’assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia, possono presentare richiesta all’ufficio elettorale, corredata da relativa documentazione, per ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione da parte dello stesso Comune di un simbolo/codice sulla tessera elettorale.

E’ previsto l’intervento di un accompagnatore in cabina anche per quegli elettori affetti da gravi infermità riconducibili al movimento degli arti superiori tali da non consentire l’autonoma espressione del voto.
Qualora l’impedimento non sia evidente, esso può essere dimostrato con certificato medico, che deve essere rilasciato gratuitamente, dal funzionario medico del Servizio di Medicina Legale di Via Baracca n. 6.
 

DIRITTO DI VOTO PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.)

ELEZIONI POLITICHE E REFERENDARIE
I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, grazie all’introduzione del VOTO PER CORRISPONDENZA (Legge 27/12/2001 n. 459) possono votare tramite le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero per:
- elezione dei rappresentanti al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati (elezioni politiche)
- referendum abrogativi e costituzionali
Il cittadino quindi può votare all’estero per corrispondenza oppure optare per l’esercizio di voto in Italia. Se l’elettore vuole tornare in Italia a votare deve darne comunicazione scritta al proprio Ufficio Consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura oppure in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro 10 giorni dall’indizione delle votazioni.

ELEZIONI EUROPEE
Gli elettori residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea possono:
- votare per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo nelle sezioni elettorali appositamente istituite presso i consolati nel territorio dei Paesi di residenza; i nominativi di questi cittadini devono essere compresi negli elenchi ministeriali degli elettori residenti all’estero. Gli elettori che esercitano il diritto di voto presso i consolati scelgono i rappresentanti al Parlamento Europeo tra i candidati italiani
- chiedere l’iscrizione nelle liste elettorali nel Paese di residenza; in questo caso votano per i rappresentanti del Parlamento Europeo candidati nel Paese di residenza
- esercitare il diritto di voto in Italia, presentando apposita domanda al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali
Gli elettori residenti nei paesi che non fanno parte dell’Unione Europea devono rimpatriare per poter esercitare il diritto di voto.
Il Comune di iscrizione elettorale invia agli elettori una cartolina avviso che indica la data della consultazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
(REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI)
L’elettore residente all’estero deve ritornare in Italia, nel comune di iscrizione elettorale. L’elettore riceve una cartolina avviso che indica la data della consultazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio.

 

ISCRIZIONE NELLE LISTE AGGIUNTE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI AL PARLAMENTO EUROPEO E PER PER L’ESERCIZIO  DEL DIRITTO DI VOTO PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, qualora siano residenti in Italia, possono esercitare nel Comune di residenza il diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo, e per l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale iscrivendosi in apposita lista aggiunta; occorre presentare apposita istanza, scaricabile dal sito.
Oltre all'indicazione dei dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) dovranno essere espressamente dichiarati:

  • la cittadinanza;
  • l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello stato di origine;
  • la richiesta di iscrizione nella lista aggiunta;
  • la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto al voto;
  • l'assenza di un provvedimento giudiziario a carico che comporti, per lo stato d'origine la perdita dell'elettorato attivo.

la domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno. Tuttavia, nel corso dell’anno di votazione per le elezioni europee, l’istanza può essere presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione.

Modulo domanda d'iscrizione liste aggiunte comunali: https://trasparenza.comune.asti.it/archivio5_modulistica_0_16761.html

Modulo domanda d'iscrizione liste aggiunte Parlamento Europeo: https://trasparenza.comune.asti.it/archivio5_modulistica_-1_4327.html

 

RILASCIO DI COPIA DELLE LISTE ELETTORALI

E' ammesso il rilascio di copia delle Liste Elettorali del Comune.

L’accesso alle liste elettorali è disciplinato dall’art. 51, comma 5 del DPR n. 223/1967: «Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso».

Non è assolutamente consentito l'utilizzo di tali dati per scopi commerciali, di marketing, o qualsiasi altra finalità diversa da quelle sopraindicate.

Il rilascio dovrà essere richiesto all'Ufficio Elettorale Comunale presentando apposita domanda.

Modulo rilascio copie liste elettorali (da PRIVATI): https://trasparenza.comune.asti.it/archivio5_modulistica_-1_4328.html

Modulo rilascio copie liste elettorali (da AMMINISTRATORI): https://trasparenza.comune.asti.it/archivio5_modulistica_0_8553.html

 

PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

La domanda sia di iscrizione sia di cancellazione dall'albo degli scrutatori di seggio elettorale può essere presentata  1° di ottobre al 30 novembre di ogni anno, con idonea modulistica scaricabile dal sito, all’ufficio Elettorale che provvede al controllo dei requisiti e delle incompatibilità.

Iscrizione mediante Istanza online al link: https://net.comune.asti.it/cmsasti/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=&IDC=639&IDR=&CW=ELET

Cancellazione mediante Istanza online al link: https://net.comune.asti.it/cmsasti/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=&IDC=634&IDR=&CW=ELET

Modulo domanda iscrizione nell'albo scrutatori: https://trasparenza.comune.asti.it/archivio5_modulistica_0_18964.html

Modulo domanda cancellazione dall'albo scrutatori: https://trasparenza.comune.asti.it/archivio5_modulistica_0_18966.html

Entro il 10 gennaio si convoca la Commissione Elettorale Comunale per l’approvazione delle modifiche.

Il verbale e gli allegati vengono inviati alla  Prefettura, alla Commissione Circondariale e alla Corte d’ Appello.

Entro il 15 di gennaio si affigge il manifesto che indica il deposito degli elenchi presso la Segreteria Comunale.

Eventuale ricorso avverso la indebita o negata iscrizione all’Albo scrutatori è da presentare alla Commissione Elettorale Circondariale.

 

PROCEDIMENTO DI RACCOLTA DOMANDE DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

La domanda di iscrizione viene presentata all’ufficio dal 1° di ottobre al 31 di ottobre di ogni anno con idonea modulistica scaricabile dal sito.

Iscrizione mediante Istanza online al link: https://net.comune.asti.it/cmsasti/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=&IDC=638&IDR=&CW=ELET

Modulo domanda iscrizione nell'albo dei Presidenti di Seggio: https://trasparenza.comune.asti.it/archivio5_modulistica_0_18963.html

Si esegue un controllo dei requisiti e delle incompatibilità.

Entro il 31 ottobre chiusura del procedimento con stesura del verbale di proposta di iscrizione e cancellazione dall’albo che viene inviato alla Prefettura e alla Corte d’Appello, che nel

mese di febbraio concede il nullaosta  per le cancellazioni/iscrizioni proposte.

 

PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI E ISCRIZIONE D'UFFICIO

Ogni due anni (anni dispari) si informa la cittadinanza affiggendo un manifesto dal 1° di Aprile al 31 Luglio sia in città che all’Albo pretorio.

I cittadini che possiedano i requisiti di Legge e non siano già iscritti negli Albi possono presentare domanda per l’iscrizione dal 1° di Aprile  fino al 31 Luglio.

Iscrizione mediante Istanza online al link:  https://net.comune.asti.it/cmsasti/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=&IDC=637&IDR=&CW=ELET

Modulo domanda iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari: https://trasparenza.comune.asti.it/archivio5_modulistica_0_18965.html

La Commissione Comunale approva due Albi, uno per la Corte di Assise e l’altro per la Corte di Assise e d’Appello.

Entro il mese di settembre gli elenchi vengono trasmessi alle  corti di Assise e di Assise e d’Appello.

Entro il 15 di novembre si affigge il documento definitivo all’Albo pretorio.

 

Orario APERTURA UFFICIO ELETTORALE: da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 14.30  alle 16.30

Recapito telefonico: Telefono: 0141/399.111 ( digita 1 servizi demografici - digita 5 ufficio elettorale)

indirizzo mail: elettorale@comune.asti.it

indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it

 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg

Riferimenti normativi

D.L. 24 giugno 1994, n.408 recante "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento Europeo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483.
Legge 24 aprile 1998, n. 128.

Articolo 51 - Decreto Presidente della Repubblica 20/3/1967 n. 223

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