Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Pubblicazioni di matrimonio

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

Avviso

Le  richieste di pubblicazione di matrimonio possono essere trasmesse dagli interessati esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it

I cittadini che non fossero in possesso di una casella di posta elettronica potranno depositare le richieste - già compilate a cura degli interessati - presso lo Sportello aperto al pubblico sito invia De Amicis n. 8 che provvederà unicamente a protocollare la richiesta e a rilasciare apposita ricevuta.

Per informazioni/fissare un appuntamento occorre telefonare al numero:

Telefono: 0141/399111 (digita 1 servizi demografici - digita 2 ufficio stato civile)

Indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it

Indirizzo MAIL: statocivile@comune.asti.it

 

INFORMATIVA

Il matrimonio celebrato con il rito civile e con quello religioso (concordatario o di altri culti ammessi dallo Stato italiano), deve essere preceduto dalla pubblicazione di matrimonio da effettuarsi nel comune di residenza dei futuri sposi sia cittadini italiani che stranieri residenti o domiciliati in Italia.   

La pubblicazione ha lo scopo di accertare l’insussistenza di eventuali impedimenti al matrimonio e di rendere nota ai terzi l’intenzione degli sposi di unirsi in matrimonio, affinché chiunque sia a conoscenza di eventuali impedimenti possa opporsi alla celebrazione del matrimonio stesso. Essa comporta l’affissione all’Albo pretorio on line del Comune, per otto giorni consecutivi, della notizia che i futuri sposi hanno intenzione di unirsi in matrimonio nei successivi cento ottanta giorni.

QUANDO

Almeno due mesi prima della data del matrimonio salvi i casi particolari previsti dalla legge.

DOVE

Al Servizio stato civile del Comune di Asti ingresso al pubblico Via de Amicis n. 8.

CHI

I cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Asti che intendono contrarre matrimonio civile o religioso con effetti civile.

Nel caso in cui gli sposi abbiano residenza in comuni diversi possono scegliere a quale dei due comuni rivolgersi per l’avvio della pratica.

COME     

Rivolgendo domanda di essere convocati dall’Ufficiale dello stato civile per effettuare le pubblicazioni di matrimonio attraverso il modello (vedi modulo in calce).

La richiesta può essere inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it    ovvero consegnata a mani all’ufficio matrimoni nelle giornate di apertura al pubblico o all’ufficio protocollo sito in P.zza San Secondo, n. 1.

DOCUMENTI

 Documenti di riconoscimento dei futuri sposi in corso di validità;

 Richiesta di pubblicazione da parte del Parroco (per il matrimonio concordatario) o del Ministro di culto unitamente al relativo decreto di nomina (per i culti acattolici ammessi nello Stato Italiano);

 Nulla osta al matrimonio rilasciato dall’autorità competente del proprio paese di origine per i cittadini stranieri.

L’ITER  PROCEDIMENTALE

Ricevuta dai futuri sposi la richiesta di convocazione l’ufficio avvia il procedimento acquisendo d’ufficio la documentazione eventualmente necessaria e convocando i futuri sposi a comparire avanti all’ufficiale dello stato civile per redigere il VERBALE della richiesta di pubblicazione fatta dai futuri sposi e delle dichiarazioni che gli stessi devono rendere ai sensi di legge.

In questa fase gli sposi possono farsi rappresentare da una terza persona munita di procura speciale non autenticata (vedi modulo in calce) oppure possono rappresentarsi reciprocamente. In caso di sposi che non parlano la lingua italiana questi dovranno essere assistiti da un interprete, anch’egli munito di valido documento di riconoscimento.

Successivamente alla verifica circa l’assenza di impedimenti e alla sottoscrizione del verbale di pubblicazione, l’ufficio provvede all’affissione all’albo pretorio on line della notizia del matrimonio che i futuri sposi intendono tra di essi contrarre. La notizia resta affissa per otto giorni consecutivi, quindi viene rimossa.

Decorso il termine per l’affissione e quello per le eventuali opposizioni (tre giorni dopo l’affissione), l’ufficio di stato civile emette il certificato di eseguita pubblicazione che in caso di matrimonio religioso viene trasmesso d’ufficio al parroco richiedente.

Concluso il procedimento di pubblicazione con l’emissione del certificato di eseguita pubblicazione il matrimonio può essere celebrato entro il termine di validità delle pubblicazioni stesse (180 giorni).

Se gli sposi intendono celebrare il matrimonio presso un Comune diverso da quello che ha provveduto alla pubblicazioni devono farne richiesta (in carta legale) a quest’ultimo comune. In tal caso l’Ufficiale dello stato civile provvede a delegare alla celebrazione il Comune scelto dagli sposi che avranno preventivamente contattato.

CASI PARTICOLARI

  • I cittadini stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia devono acquisire il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla competente Autorità straniera (art.116 codice civile), nel quale sia indicato che in base alla leggi del Paese di appartenenza non vi sono ostacoli alla celebrazione del matrimonio: se rilasciato in Italia, la firma dell’addetto consolare deve essere legalizzata dalla Prefettura (Piazza Alfieri n. 30[m1] ) http://www.prefettura.it/asti/contenuti/Legalizzazione_documenti-42495.htm. Il nulla osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia).
  • Il minorenne che ha compiuto i 16 anni di età può essere ammesso al matrimonio dal Tribunale per i minorenni; in tal caso alla richiesta di convocazione deve essere allegata copia autentica di detto provvedimento http://www.tribunaleminori.torino.it
  • La futura sposa che al momento della richiesta di pubblicazione sia  libera di stato da meno di 300 giorni (per vedovanza o per sentenza di divorzio pronunciata all’estero o per matrimonio dichiarato nullo dall’autorità ecclesiastica) può essere autorizzata a contrarre matrimonio dal Tribunale ordinario; in tal caso alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata copia autentica di detto provvedimento
  • I futuri sposi che siano legati tra loro da vincoli di parentela o affinità nei gradi che ostano al matrimonio (es. zio/a, nipote, cognato/a) possono essere autorizzati a contrarre matrimonio dal Tribunale ordinario; in tal caso alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata copia autentica di detto provvedimento http://www.tribunale.asti.giustizia.it.
  • " Lo straniero che sia stato riconosciuto "rifugiato politico":

    A partire dal 12 gennaio 2022, a seguito della circolare n. 1 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, i titolari di status di rifugiato, riconosciuto in Italia ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, possono richiedere all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza la pubblicazione delle nozze presentando, con riferimento al proprio stato civile, unicamente una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, autenticata dall’ufficiale di stato civile, nel quale l’interessato/a dichiara, sotto la propria responsabilità, il proprio stato libero.

    Il Nulla Osta al matrimonio che in precedenza era rilasciato dall’UNHCR non sarà più necessario per contrarre matrimonio, pertanto, l’UNHCR non rilascerà più tale documento a partire dal 1° aprile 2022. "

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

La richiesta di pubblicazione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo nella misura prevista dalla legge; nel caso di pubblicazione da effettuarsi in due comuni l’imposta è dovuta in misura doppia. È soggetta all’imposta di bollo anche la richiesta di delega alla celebrazione in altro comune. L’imposta deve essere versata al momento della stesura del verbale di pubblicazione in contanti o a mezzo Pos.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
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