Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Decreto cambio o aggiunta nome/cognome
Uffici responsabili
Servizi DemograficiDescrizione
Per informazioni/fissare un appuntamento occorre telefonare al numero:
Telefono: 0141/399111 (digita 1 servizi demografici - digita 2 ufficio stato civile)
Indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it
Indirizzo MAIL: statocivile@comune.asti.it
Requisiti:
essere cittadino italiano
Il cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome o aggiungere al proprio un altro nome o vuole cambiare cognome (anche perché ridicolo o vergognoso) deve fare richiesta al Prefetto della Provincia del luogo di residenza, indicando le ragioni della domanda. In caso di richiesta relativa a minori di età, la medesima va presentata da entrambi i genitori o da uno solo di essi, purché accompagnata dal consenso dell’altro genitore.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. Se la richiesta appare meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda (l’affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso).
Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione. Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità dell’affissione e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome o del cognome.
per info: http://www.prefettura.it/asti/contenuti/Cambio_nome_e_cognome-9349.htm
Documentazione da presentare
Decreto originale (o in copia conforme) emesso dal Prefetto.
Iter procedura
Il cittadino dovrà presentarsi, previo appuntamento, all'Ufficio Nascite con il decreto originale (o in copia conforme) e documento di identità n corso di validità.
Il decreto dovrà essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza, su richiesta dell’interessato o, in caso di minore età, dai genitori.
Successivamente l’ufficio curerà i conseguenti aggiornamenti delle nuove generalità (annotazione all’atto di nascita e variazione anagrafica)