Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Segnalazione Certificata di Agibilità

Responsabile di procedimento: Fantone Chiaffredo

Descrizione

La Segnalazione Certificata di Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, che si presenta in seguito di interventi di nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, anche parziali, e comunque a tutti gli interventi che possono influire sulle condizioni sopra elencate. (art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).

Come:  La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.

Dal 01/06/2020 é prevista la presentazione tramite il portale raggiungibile al link sottostante "Servizio online.

L'Ufficio preposto effettua una verifica amministrativa (corretta compilazione del modello e presenza dei documenti fondamentali). ed una verifica della conformità della Segnalazione alla disciplina urbanistico edilizia vigente.

L’amministrazione in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti della segnalazione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della S.C.A., adotta  motivati provvedimenti di diniego di prosecuzione dell’attività.

Rivolgersi all'Ufficio per le informazioni, la compilazione e la presentazione della modulistica

Responsabile. Arch. Luciana Promis - l.promis@comune.asti.it - tel 0141 399863

Istruttore tecnico: Ing. Matteo Gallo     -    ma.gallo@comune.asti.it   -   tel. 0141 399850

Gli utenti possono richiedere l'accesso agli atti ai sensi Della L.241/90, D.Lgs. N.33/2013  E  D. Lgs. N.97/2016;

Chi contattare

Personale da contattare: Promis Luciana
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

e Diritti di Segreteria come da tabella allegata alla Delibera di Giunta Comunale num. 122 del 07/04/2020 raggiungibile copiando il seguente link:  https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=005005&IdSU=Sue&IdPage=Pag

Riferimenti normativi

La normativa nazionale e regionale é consultabile copiando il link https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=005005&IdSU=Sue&IdPage=Nor

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
202311315100%

Servizio online

Recapiti e contatti
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