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Allegati
(Pubblicato il 19/01/2021 - Aggiornato il 19/01/2021 - 481 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Successivamente ad un decesso, è necessario provvedere ad una serie di pratiche amministrative con lo scopo di garantire la certezza della morte, l'assenza di elementi di reato e l`igiene.
E`obbligatorio un periodo di osservazione prima della sepoltura, che va da 24 a 48 ore. Durante questo periodo, il defunto può essere vegliato, ma non deve essere messo in condizioni tali da ostacolare o impedire eventuali manifestazioni di vita.
Se in casa non è possibile allestire una camera ardente il Comune con il gestore dei cimiteri (A.S.P.) mette a disposizione un locale atto a tale scopo presso la palazzina d’ingresso del cimitero urbano.
I regolamenti comunali e sanitari prevedono il rilascio di vari certificati da parte di diversi soggetti pubblici che sarà necessario ottenere prima delle esequie.
Decesso in casa
Appena dopo il decesso deve essere avvisato il medico curante, privato o della mutua, che dovrà effettuare la visita necroscopica e compilare il certificato delle cause della morte.
Entro ventiquattro ore è obbligatorio presentarsi presso gli uffici dello Stato civile per la denuncia del decesso. La dichiarazione è fatta, di norma, dall'impresa incaricata del servizio funebre.
L’ufficiale dello Stato civile redigerà l'atto di morte che dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto e stato civile del defunto; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante.
Occorre poi definire gli aspetti che riguardano la predisposizione del funerale con un`impresa di onoranze funebri, la quale presenterà tutta la documentazione raccolta presso gli uffici dello stato civile e istruirà la pratica presso l`Ufficio Cimiteriale dell’A.S.P. presso il cimitero urbano, quando la destinazione della salma è una sepoltura presso i cimiteri comunali.
L'atto di morte è importante e indispensabile per tutti gli atti successivi, come quelli per ottenere la reversibilità della pensione, definire i conti bancari, cancellare o volturare contratti intestati al defunto, ecc.
Decesso in ospedale o in casa di cura
Alla denuncia e alle relative certificazioni provvede l`amministrazione ospedaliera o la struttura di accoglienza e ricovero.
L’ufficiale dello Stato civile redigerà l'atto di morte che dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto e stato civile del defunto.
Occorre invece definire gli aspetti che riguardano la predisposizione del funerale con un`impresa di onoranze funebri, la quale presenterà tutta la documentazione raccolta presso gli uffici dello stato civile e istruirà la pratica presso l`Ufficio Cimiteriale dell’A.S.P. presso il cimitero urbano, quando la destinazione della salma è una sepoltura presso i cimiteri comunali.
L'atto di morte è importante e indispensabile per tutti gli atti successivi, come quelli per ottenere la reversibilità della pensione, definire i conti bancari, cancellare o volturare contratti intestati al defunto, ecc.
Decesso in Italia e trasporto in Italia o all`estero
Per il trasporto di una salma in un altro Stato o in un altro comune italiano è necessario rivolgersi a un`impresa di pompe funebri, che richiederà all`ufficio dello Stato Civile, il rilascio dell’autorizzazione al trasporto o il rilascio del passaporto mortuario.
L'impresa di onoranze funebri, inoltre, laddove necessario, dovrà rivolgersi all`Ufficio Cimiteriale dell’A.S.P.(presso il cimitero urbano) per concordare i tempi e le modalità dei trasporti funebri, cosiddetti “cariaggi”, secondo gli orari prefissati dall’ordinanza del sindaco.
Indirizzi, orari e recapiti utili:
Ufficio Stato Civile – via De Amicis n. 8 - Tel. 0141 399.632 0141 399.981 ; Fax 0141 399.609
- apertura al pubblico dal lunedì al Venerdì 8.30 – 12.30; sabato 8.30 – 11 (esclusivamente per le imprese di onoranze funebri);
Ufficio Servizi Cimiteriali A.S.P. – viale Don Bianco, 34 - Tel. 0141 434.771/0 Fax 0141 434.770
Dal lunedì' al venerdi dalle 8.30 alle 11.00
Domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 per prenotazione funerali o cariaggi