Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A. (in materia edilizia)

Responsabile di procedimento: Conti Mauro, Scalone Enzo

Descrizione

Procedimento per la segnalazione di opere edilizie non soggette a permesso di costruire.

Segnalazione  diretta ad attuare interventi edilizi sul territorio  come indicati  all’art. 22 del D.P.R. 380/2001;

la Segnalazione é presentata tramite il portale “SPORTELLO VIRTUALE SUE-SUAP - SPORTELLO DIGITALE” accessibile dall' home page del COMUNE DI ASTI oppure attraverso il link di accesso sottoindicato

Gli uffici preposti effettuano una verifica amministrativa (corretta compilazione del modello e verifica D.U.R.C.) ed una verifica della conformità della segnalazione alla disciplina urbanistico edilizia vigente;

I lavori oggetto della segnalazione possono avere inizio alla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, fatta salva l’acquisizione di atti o pareri di enti preposti;

La S.C.I.A é sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni;

L’amministrazione in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti della segnalazione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta  motivati provvedimenti di diniego di prosecuzione dell’attività;

Nel caso di presentazione di SCIA a sanatoria (art. 37 D.P.R. 380/2001), la pratica viene inviata all'U.O. Vigilanza e tutela dell'incolumità pubblica e privata per gli adempimenti di competenza inerenti l'aspetto sanzionatorio e quello strutturale (se presente)

Gli Uffici preposti effettuano il controllo e la verifica a campione degli interventi edilizi di minore rilevanza (comunicazioni di attività edilizia libera - A.E.L. e comunicazioni di inizio lavori asseverate - C.I.L.A.).

Chi contattare

Personale da contattare: Conti Mauro, Scalone Enzo

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Costi per l'utenza

Gli importi dei Diritti di Segreteria (Delibera di Giunta Comunale num. 122 del 07/04/2020) sono consultabili copiando il seguente link:  https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=005005&IdSU=Sue&IdPage=Pag

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