Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Riconciliazione di coniugi separati

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice.

Requisiti

L'espressa dichiarazione di riconciliazione da parte di entrambi i coniugi può avvenire davanti all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o nel Comune di residenza (dove è trascritto l’atto di matrimonio, in quanto Comune di residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio).

Modalità di richiesta

Entrambi i coniugi si presentano all'Ufficio Matrimoni con appuntamento, anche telefonico, per rendere la dichiarazione nella quale dovra' risultare la data di riconciliazione.

Documentazione da presentare

La documentazione occorrente viene acquisita d'ufficio

Iter procedura

• Entrambi i coniugi rendono la dichiarazione di riconciliazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile

• L'Ufficio redige il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio

• Gli interessati possono chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la

riconciliazione.

Informazioni

Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno indicare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, data che può essere anche anteriore alla dichiarazione di riconciliazione.

Competenza:

• Comune ove il matrimonio è stato celebrato

• Comune di residenza (presso il quale e' stata fatta la trascrizione del relativo atto)

 

Per informazioni/fissare un appuntamento occorre telefonare al numero:

Telefono: 0141/399111 (digita 1 servizi demografici - digita 2 ufficio stato civile)

Indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it

Indirizzo MAIL: statocivile@comune.asti.it

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Gratuito

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
PEC protocollo.comuneasti@pec.it
Centralino +39.0141.399111
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