Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Certificazione anagrafica

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

PER PRENOTARE I CERTIFICATI ANAGRAFICI TELEFONARE AL NUMERO 0141/399.111 (digita 1 servizi demografici - digita 1 ufficio anagrafe - digita 3 certificati)

I certificati anagrafici sono attestazioni che riguardano i dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato libero, ecc).

I certificati possono essere richiesti dagli interessati oppure:

1) da delegati (delega scritta)

2) da membri del nucleo famigliare anagrafico maggiorenni (stesso stato di famiglia)

3) da persone che abbiano un interesse giuridicamente rilevante ad ottenerli (dichiarato e dimostrabile).

Il certificato di Esistenza in vita è rilasciato solo in presenza dell’interessato (per persone impossibilitate per ragioni di salute si prega di rivolgersi all’ufficio per indicazioni) ma tale condizione può essere autocertificata così come previsto dall’art. 46 del DPR 445/2000

DOVE SI RICHIEDONO I CERTIFICATI ANAGRAFICI?

I certificati anagrafici possono essere richiesti:

COME SI RICHIEDONO I CERTIFICATI ANAGRAFICI?

I certificati si ottengono allo sportello, previa prenotazione al numero 0141/399.111 (digita 1 servizi demografici - digita 1 ufficio anagrafe - digita 3 certificati) presentando un proprio documento d’identità, eventuale delega o documentazione relativa alla motivazione di chi richiede il certificato e va esplicitato l’uso al quale il certificato è destinato ai fini dell’accertamento del bollo.

Gli importi dovuti possono essere versati in contante o con il bancomat.

Per richiedere un certificato  attraverso la PEC  è necessario compilare e firmare l’apposito modulo qui allegato  insieme a:

  1. fotocopia con foto ben visibile di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
  2. eventuale delega o documentazione relativa al diritto di richiedere il certificato

I certificati anagrafici richiesti a mezzo posta (elettronica o ordinaria) sono generalmente rilasciati entro 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta.

QUANTO COSTANO I CERTIFICATI ANAGRAFICI?

Il costo dei certificati è il seguente:

· in BOLLO: € 16,00 per marca da bollo oltre a € 0,52 per diritti;

· in CARTA LIBERA (solo in caso di esenzione da bollo): € 0,26 per diritti

Per i CERTIFICATI STORICI DI RESIDENZA:

· in BOLLO: € 16,00 per marca da bollo oltre a € 5,16 per diritti

· in CARTA LIBERA (solo in caso di esenzione da bollo): € 2,56 per diritti

Per i CERTIFICATI STORICI DI STATO DI FAMIGLIA:

· in BOLLO: € 16,00 per marca da bollo oltre a € 5,16 per ogni persona inclusa nello stato di famiglia per diritti;

· in CARTA LIBERA (solo in caso di esenzione da bollo): € 2,56 per ogni persona inclusa nello stato di famiglia per diritti

Per i certificati in carta semplice inviati via pec non è previsto il pagamento dei diritti di segreteria.

COME SI PUO’ CONOSCERE SE IL CERTIFICATO ANAGRAFICO CHE SI RICHIEDE E’ ESENTE DA BOLLO?

Tutti i certificati anagrafici , ai sensi del D.P.R. 642/1972, sono soggetti all’imposta di bollo (oltre ai diritti sopra descritti)

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta libera”) solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del D.P.R. 642/1972) nonché dalle specifiche leggi speciali.

L’esenzione da bollo è specifica, mai generica.

Pertanto, nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se si ritiene di aver diritto all’esenzione, si devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevede.

Uso e norma saranno riportati dall’Ufficiale d’Anagrafe sul certificato.

Si consiglia pertanto di consultare prima della richiesta la tabella B del D.P.R. 642/1972 qui allegata.

In linea generale, per quanto riguarda le situazioni più frequenti tra i privati, è possibile affermare che tutti i certificati scontano la vigente imposta di bollo, esclusi:

· quelli richiesti dagli organi giurisdizionali (divorzio, separazione, processo penale,  per adozione è prevista l’esenzione anche dal pagamento dei diritti)

.  Interdizione,Inabilitazione, Amministrazione di sostegno

· i certificati di esistenza in vita o simili per le pensioni estere, (art. 9 della tabella),

· quelli richiesti a privati per cui è prevista l’esenzione dalla sopracitata tabella (Associazioni sportive affiliate al Coni, le cooperative sociali/ONLUS, art. 27bis della tabella, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali, art. 8 legge 266/1991)

.  quelli richiesti per cause di lavoro.

E’ POSSIBILE RICHIEDERE CERTIFICATI ANAGRAFICI DA CONSEGNARE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O A GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI?

No. Dall’anno 2011 gli enti pubblici ed i privati gestori di servizi pubblici sono obbligati ad accettare le autocertificazioni in sostituzione dei certificati (art. 15 Legge n. 183 del 12 novembre 2011).

L’autocertificazione consiste in una dichiarazione corredata da fotocopia di carta d’identità che può essere redatta avvalendosi dei moduli qui allegati.

In alcuni casi, anche soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni,società sportive, ecc.) accettano autocertificazioni se convenzionati: si suggerisce di verificare questo aspetto prima di intraprendere la richiesta del certificato.

 

E' INOLTRE POSSIBILE ACCEDERE AL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ON LINE 

https://net.comune.asti.it/cmsasti/servizionline.aspx?S=400

Tempi più brevi e procedure più snelle per i certificati. Servizi sempre più snelli, efficienti e meno costosi. Sulla base di questo obiettivo il Comune di Asti procede alla sperimentazione del timbro digitale nel rilascio di certificati anagrafici in modalità automatica.

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Allegati

File con estensione pdf Allegato: esenzioni_da_bollo_-_allb-dpr-642-1972-1-1.pdf
(Pubblicato il 10/12/2020 - Aggiornato il 10/12/2020 - 104 kb - pdf)
File con estensione docx Allegato: modello_richiesta_certificati.docx
(Pubblicato il 10/12/2020 - Aggiornato il 10/12/2020 - 25 kb - docx)
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