Avviso:
Le richieste di convocazione per il deposito delle D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento) potranno essere trasmesse dagli interessati esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it
I cittadini che non fossero in possesso di una casella di posta elettronica potranno depositare le richieste - già compilate a cura degli interessati - presso lo Sportello aperto al pubblico sito in Via De Amicis, n. 8 che provvederà unicamente a protocollare la richiesta e a rilasciare apposita ricevuta.
Per informazioni/fissare un appuntamento occorre telefonare al numero:
Telefono: 0141/399111 (digita 1 servizi demografici - digita 2 ufficio stato civile)
Indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it
Indirizzo MAIL: statocivile@comune.asti.it
Informativa sulle disposizioni anticipate di trattamento c.d. D.A.T.
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219: recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
La Legge oltre a disciplinare il consenso informato (art. 1), la terapia del dolore il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, la dignità nella fase finale della vita (art. 2) e la pianificazione condivisa delle cure (art. 5) ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di esprimere anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari attraverso Disposizioni anticipate di trattamento c.d. D.A.T. (art. 4).
Cosa sono le DAT?
È una manifestazione di volontà dell’interessato volta ad esprimere il proprio consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari in previsione della sua eventuale incapacità di autodeterminarsi.
Chi può avvalersi delle DAT?
Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Come esprimere le DAT?
Le D.A.T. sono redatte in forma scritta dalla persona interessata (c.d. disponente) dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.
Sono previste le seguenti forme:
- atto pubblico ricevuto da un notaio;
- scrittura privata autenticata da un notaio;
- scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
Il disponente può anche indicare una persona di sua fiducia, individuato dalla legge come «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere le proprie volontà. Il fiduciario deve essere una persone maggiorenne, capace di intendere e di volere. Egli deve accettare la nomina mediante la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo, allegato alle D.A.T. e ne curerà la conservazione di una copia.
Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente.
In caso di necessità, il giudice tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno.
Banca Dati Nazionale delle DAT
A partire dal 1 febbraio 2020 è stata altresì istituita presso il Ministero della salute, la Banca Dati Nazionale delle DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale Banca Dati è stata regolamentata con Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168.
L'obiettivo della Banca dati nazionale e' quello di effettuare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato.
In occasione del deposito delle propie D.A.T., il disponente viene informato in merito alle finalità trattamento dei propri dati, come previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e dovrà indicare se intende prestare o meno il proprio consenso alla trasmissione di copia delle proprie DAT alla Banca Dati Nazionale. Gli Uffici di Stato Civile alimentano la Banca Dati Nazionale trasmettendo al Ministero della salute copia delle DAT dei soli disponenti che abbiano prestato esplicito consenso al riguardo.
Ulteriori informazioni sulla Banca Dati Nazionale sono disponibili alla seguente pagina web del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4956&area=dat&menu=vuoto mentre alla pagina http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4956_1_file.pdf è disponbilie l'informativa per il trattamento dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale per le Dat a cura del Ministero della Salute
Il procedimento in caso di scrittura privata consegnata all’ufficiale dello stato civile
Le D.A.T. devono essere consegnate personalmente, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
Per richiedere un appuntamento è necessario inviare l’apposito modulo di richiesta scaricabile in calce alla presente pagina, unitamente a documento di riconoscimento del richiedente, a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it
Il giorno stabilito per il deposito, il disponente dovrà presentarsi personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile munito di :
- documento identificativo, in corso di validità ;
- atto/scrittura contenente le D.A.T. già redatto e sottoscritto dal disponente e dall'eventuale fiduciario;
- moduli di consenso al trattamento dei dati e di scelta relativa alla trasmissione della copia delle disposizioni alla Banca Dati Nazionali, compilati e sottoscritti dal testatario e dall'eventuale fiduciario (si vedano moduli in calce alla presente pagina).
La presenza dell'eventuale fiduciario presso l'Ufficio di Stato Civile non è necessaria, ma è necessario che l'accettazione da parte del fiduciario sia espressa in maniera formale ed inequivocabile (a mezzo sottoscrizione delle DAT ovvero con atto separato), pena l'inefficacia della nomina stessa.
Al disponente viene rilasciata apposita ricevuta di consegna della dichiarazione; la ricevuta può essere apposta anche sulla copia esibita unitamente all’originale.
Il disponente dovrà aver cura di trattenere per sé una copia delle D.A.T. e di consegnarne una copia al fiduciario nominato.
L’Ufficiale di Stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente nel Comune – e a riceverla.