Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Dichiarazioni di nascita

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

 l’Ufficio nascite della Città di Asti riceve su appuntamento.

Per fissare un appuntamento occorre telefonare al numero:

Telefono: 0141/399111 (digita 1 servizi demografici - digita 2 ufficio stato civile)

Indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it

Indirizzo MAIL: statocivile@comune.asti.it

L'ufficio riceve dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il sabato dalle 8,30 alle 11,00. Nella giornata del sabato si ricevono esclusivamente le dichiarazioni di nascita in scadenza (decimo giorno dalla nascita).

Al momento della nascita i genitori o quello di essi che intende riconoscere il figlio devono provvedere alla DICHIARAZIONE DI NASCITA secondo le seguenti modalità:

1.    Recandosi personalmente presso la Direzione Sanitaria del Centro di nascita:

QUANDO

Entro tre (3) giorni dalla nascita.

DOVE

Ufficio amministrativo della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Cardinal Massaia sita al terzo piano (orario dalle 8,30 alle 13,00 dal Lunedì al Venerdì).

CHI

Nel caso di genitori coniugati è sufficiente la dichiarazione di un solo genitore, negli altri casi devono rendere la dichiarazione entrambi i genitori.

COME

Previa verifica della residenza anagrafica dei genitori/genitore l’ufficio procede alla formazione dell’atto di nascita  e lo trasmette al Comune di residenza dei genitori e se diverso a quello della mamma per la trascrizione negli archivi dello stato civile. Le certificazioni relative alla nascita possono essere richieste al Comune che ha effettuato la trascrizione dell’atto. Il Comune di Asti nell’assicurare l’avvenuta trascrizione dell’atto ai genitori dichiaranti trasmette anche copia del certificato di nascita.

2.    Recandosi presso l’Ufficio di stato civile del Comune in cui è avvenuta la nascita oppure nel Comune di residenza dei genitori, se diversa, in quello di residenza della madre:

QUANDO 

Entro dieci (10) giorni dalla nascita.

DOVE

Ufficio Stato civile del Comune di Asti – Ingresso al pubblico Via De Amicis n. 8 (verificare sempre le eventuali comunicazioni di spostamenti temporanei della sede dell’ufficio).

CHI

Nel caso di genitori coniugati è sufficiente la dichiarazione di un solo genitore (padre o madre), nel caso di filiazione fuori dal matrimonio devono comparire personalmente entrambi i genitori.

COME

 I genitori/il genitore che intendono rendere la dichiarazione di nascita si devono presentare previo appuntamento presso l’Ufficio di stato civile muniti di un documento di riconoscimento e devono produrre in originale all’Ufficiale di stato civile l’ATTESTAZIONE DI NASCITA che l’Ostetrica consegna loro al momento del parto.

PROCEDIMENTO

L’ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione e procede a formare l’atto di nascita iscrivendolo nei relativi registri e rilascia le certificazioni di nascita. Provvede quindi ad inviare comunicazione all’Ufficiale d’anagrafe del Comune di iscrizione del minore.

NOTIZIE PARTICOLARI

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME

Nell’ordinamento italiano al bambino spetta il cognome del padre, tuttavia a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 286/2016, i genitori sia coniugati che non, possono di comune accordo, scegliere di imporre al figlio anche il cognome materno posponendolo a quello paterno (rif: Circolare Ministero dell’Interno n. 1/2017). Ora quindi, la scelta può essere fatta al momento della nascita manifestando la propria volontà attraverso una dichiarazione congiunta dei genitori di cui l’Ufficiale di stato civile darà conto nell’atto di nascita.

ATTRIBUZIONE DEL NOME

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso dello stesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dell’anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

BAMBINI FIGLI DI GENITORI ENTRAMBI STRANIERI

La disciplina del nome, del cognome e della cittadinanza dei bambini nati in Italia da genitori entrambi stranieri  è data dalle norme del paese di appartenenza dei genitori stessi. A questo scopo essi devono dichiarare che le generalità scelte e indicate all’Ufficiale dello stato civile al momento della dichiarazione di nascita sono conformi a dette norme. La nascita deve essere comunicata alle competenti autorità straniere del paese di appartenenza secondo le modalità da esse previste.

DIRITTO DELLA MADRE DI NON ESSERE NOMINATA

nel nostro ordinamento la donna che abbia dato alla luce un bambino può decidere di non riconoscerlo come figlio mantenendo l’anonimato. In tal caso la dichiarazione di nascita sarà effettuata dall’altro genitore o dall’ostetrica che ha assistito al parto e nell’atto di nascita sarà indicato che il bambino è nato da donna che non consente di essere nominata. Per garantire l’esercizio di tale diritto la donna che si reca in ospedale per partorire deve informare i sanitari di detta intenzione così che siano garantite ad essa ed al nascituro tutte le tutela necessarie per questi casi.

Diritto analogo spetta al padre che non intende riconoscere il bambino nato. In tali casi la donna non potrà nominarlo come padre nella dichiarazione di nascita.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
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