Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
Nota:
INCARICO DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA AMBIENTALE
Estremi atto di conferimento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2647 DEL 28.11.2023
Ragione dell'incarico
Elevata complessità tecnico-scientifica in ambito di bonifica,in quanto riguardanti sia la chimica degli inquinanti sia la loro dinamica nelle matrici ambientali sia considerazioni contrapposte sulle possibili tecniche di bonifica ad elevata innovazione tecnologica attualmente presenti sul mercatoAllegati
(Pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 28/05/2024 - 152 kb - pdf)
(Pubblicato il 19/04/2024 - Aggiornato il 19/04/2024 - 285 kb - pdf)
(Pubblicato il 19/04/2024 - Aggiornato il 19/04/2024 - 265 kb - pdf)
(Pubblicato il 19/04/2024 - Aggiornato il 19/04/2024 - 1901 kb - pdf)
(Pubblicato il 19/04/2024 - Aggiornato il 19/04/2024 - 596 kb - pdf)