Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Rilascio di certificati, estratti per riassunto e copie integrali degli atti di Stato Civile

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

INFORMATIVA

L’ufficiale di stato civile rilascia, nei casi previsti , gli estratti e i certificati che riguardano lo stato civile delle persone presenti nei propri registri, fatti salvi i divieti previsti espressamente dalla legge, e li trasmette inoltre alle pubbliche amministrazione che ne facciano richiesta in base alle norme vigenti.

I certificati e gli estratti di stato civile rilasciati ai privati cittadini hanno validità esclusivamente nei confronti di soggetti privati, in quanto nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i privati gestori di pubblici servizi è obbligatorio l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (cd. autocertificazione).

Tali certificati ed estratti riportano pertanto la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, così come disposto dall’art. 40 del D.P.R. 445 del 2000.

 

TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONE

Sono previste tre tipologie di certificazione: i certificati, gli estratti per riassunto e le copie integrali degli atti di stato civile. I certificati e gli estratti per riassunto si riferiscono esclusivamente agli atti di nascita, matrimonio e morte, mentre le copie integrali si possono riferire a tutte le tipologie degli atti di stato civile, ivi compresi atti di cittadinanza, accordi di separazione e divorzio, etc.

  • Certificato: I certificati di stato civile contengono le generalità delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.
  • Estratto per riassunto: Gli estratti degli atti dello stato civile sono generalmente rilasciati per riassunto. Tali estratti sono completi delle indicazioni contenute nell’atto e delle relative annotazioni  e sono pertanto più completi dei certificati e più idonei ad attestare gli status personali in relazione a determinati atti e adempimenti (ad esempio al fine della redazione di atti notarili). Le annotazioni agli atti di stato civile riportano infatti talune informazioni che modificano lo status dell’intestatario dell’atto (ad esempio l’annotazione di matrimonio sull’atto di nascita) e/o i rapporti giuridici in esso contenuti (ad esempio l’annotazione relativa al regime patrimoniale sull’atto di matrimonio).
  • Estratto per Copia integrale (o Copia Integrale) L’estratto per copia integrale consiste in una copia attestata conforme all’atto originale completa di tutte le annotazioni che si trovano sull’originale. La copia integrale di un  atto di stato civile può essere rilasciata soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non e' vietato dalla legge. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio le copie integrali degli atti utili in relazione a procedimenti di cambiamento di stato civile (ivi comprese le copie integrali degli atti necessari alle pubblicazione di matrimonio) e per motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali. In linea di massima, pertanto, le copie integrali degli atti di stato civile potranno essere richieste dal cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell'ambito dell'attività giudiziaria, previa necessaria indicazione dello specifico interesse al rilascio.

 

DA CHI?

Certificati ed estratti per riassunto: da chiunque ne faccia richiesta, anche se relativi ad altre persone, senza alcuna formalità e limiti se non quelli previsti dalla legge (es. divieto in materia di adozione).

Estratti per copia integrale: sono rilasciati esclusivamente a chi ne faccia richiesta espressa indicando l’interesse giuridicamente rilevante a fondamento della stessa.

DOVE?

Presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Asti - ingresso al pubblico in via De Amicis n. 8

Per informazioni/fissare un appuntamento occorre telefonare al numero:

Telefono: 0141/399111 (digita 1 servizi demografici - digita 2 ufficio stato civile)

Indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it

Indirizzo MAIL: statocivile@comune.asti.it

 

COME?

 I certificati e gli estratti di stato civile possono essere richiesti ad accesso diretto allo sportello dell’Ufficio di Stato Civile (via De Amicis n. 8 ), oppure per iscritto utilizzando il modulo per la richiesta scaricabile in calce alla presente pagina, unitamente a documento di identità del richiedente.

Il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte potrà essere trasmesso secondo le seguenti modalità:

  • a mezzo posta indirizzando la corrispondenza a : Comune di Asti – Ufficio di Stato Civile –via De Amicis n. 8 – 14100 Asti (avendo cura di allegare alla richiesta una busta affrancata per la risposta che riporti altresì l’indirizzo corretto e completo per la restituzione)
  • a mezzo posta elettronica all’indirizzo : protocollo.comuneasti@pec.it (indirizzo Pec che riceve anche da indirizzi mail non certificati);
  • consegnando la richiesta a mano all’Ufficio Protocollo in Piazza Catena n. 3 (androne piano terra)

QUANDO?

  • Allo sportello aperto al pubblico: rilascio immediato per gli atti già presenti nella banca dati informatica, entro 2 gg. Lavorativi per gli atti non presenti in banca dati (N.B. Sono presenti in banca dati tutti gli atti di nascita a partire dall’anno 1963, gli atti di matrimonio a partire dall’anno 1982, gli atti di morte a partire dall’anno 1990 – sono inoltre presenti in banca dati atti antecedenti a tali date per i quali sia stata recentemente richiesta certificazione);
  • Richieste inviate a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica e/o consegnate all’ufficio protocollo: rilascio entro 30 giorni.

RICERCHE STORICHE:

Le ricerche riferite ad atti antecedenti al 1909 depositati presso l’archivio di deposito del Servizio stato civile sono evase nel termine di  90 giorni dalla richiesta se pervenuta completa e precisa di tutte le indicazioni necessarie alla ricerca medesima.

In caso la richiesta non contenga le informazioni necessarie all’individuazione dell’atto, i tempi di evasione potranno essere maggiori. 

Non potrà invece essere dato alcun corso a richieste totalmente generiche.

CASI PARTICOLARI:

  • Gli estratti di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità possono essere rilasciati esclusivamente per l’esercizio di diritti e dovei che derivano dal rapporto di filiazione (Legge n. 1064/1955 e art. 106 e ss. D.P.R. 396/2000). Tali estratti dovranno pertanto essere richiesti, personalmente o a mezzo delega, dall’intestatario dell’atto o dai genitori del medesimo.
  • Salvo quanto disposto da eventuali convenzioni internazionali più favorevoli, i certificati e gli estratti di stato civile da far valere all'estero dovranno essere legalizzati, a cura del richiedente, presso l’Ufficio Legalizzazioni della Prefettura di Asti (piazza Alfieri n. 30) http://www.prefettura.it/asti/contenuti/Legalizzazione_documenti-42495.htm La legalizzazione per i certificati e gli estratti di stato civile è gratuita.
  • Gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976 sono accettati senza necessità di traduzione, legalizzazione o altre formalità nei seguenti Paesi aderenti: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

I certificati e gli estratti di stato civile sono gratuiti, così come il rilascio delle copie integrali degli atti.

Le eventuali spese di recapito dei documenti sono invece totalmente a carico del richiedente, il quale,  in caso di richiesta di restituzione dei documenti a mezzo posta, dovrà necessariamente allegare alla richiesta una busta affrancata riportante altresì l’indirizzo corretto e completo per la restituzione.

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
PEC protocollo.comuneasti@pec.it
Centralino +39.0141.399111
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