Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Commissione elettorale circondariale

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Descrizione

La Commissione Elettorale Circondariale è  costituita, con decreto del Presidente della Corte d’appello, in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale con voto limitato (articoli 21 e successivi del d.P.R. 223/1967). Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono essere costituite delle sottocommissioni (articolo 25 del d.P.R. 223/1967) che svolgono le stesse funzioni della commissione.

La Commissione Elettorale Circondariale esamina le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale comunale e dagli uffici elettorali dei 117 comuni della provincia in relazione a :

·         revisioni semestrali;

·         revisioni dinamiche iscrivendi e cancellandi

·         aggiornamento annuale degli albi delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;

·         decide sui ricorsi avverso tali operazioni,

·         una volta convocati i comizi elettorali, predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto (articoli 32 bis, 32 ter e 33 del d.P.R. 223/1967).

La Commissione Elettorale Circondariale è inoltre competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali (articoli 21, 34 e 35 della l.r. 19/2013).

Orario APERTURA : da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 14.30  alle 16.30

Recapito telefonico: Telefono: 0141/399.111 ( digita 1 servizi demografici - digita 6 Commissione Circondariale)

indirizzo PEC: cec.comuneasti@pec.it  

(inviare tutti i verbali completi di allegati a questo indirizzo indicando nell'oggetto la Commmissione o Sottocommissione  a cui sono destinati)

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
PEC protocollo.comuneasti@pec.it
Centralino +39.0141.399111
P. IVA 00072360050
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