Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Unione civile tra persone dello stesso sesso

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

Avviso

Si prega di prendere visione delle informazioni riportate in questa scheda e di utilizzare l’apposita modulistica prima di rivolgersi all'ufficio. Tutte le richieste possono essere trasmesse via mail al seguente indirizzo: protocollo.comuneasti@pec.it accompagnate da un documento di riconoscimento.

Per informazioni/fissare un appuntamento occorre telefonare al numero:

Telefono: 0141/399111 (digita 1 servizi demografici - digita 2 ufficio stato civile)

Indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it

Indirizzo MAIL: statocivile@comune.asti.it

 

Il 21 maggio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 20 maggio 2016 n. 76, che regolamenta le unioni civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso e le convivenze di fatto.
Le UNIONI CIVILI tra persone dello stesso sesso sono, secondo la legge, specifiche formazioni sociali ai sensi degli art. 2 e 3 della Costituzione.

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 19/01/2017 n. 5 (11 febbraio 2017) e del Decreto del Ministero dell’Interno 27/02/2017 gli Ufficiali dello stato civile possono ricevere le dichiarazioni di costituzione delle unioni civili secondo le modalità qui di seguito descritte.

RICHIESTA

Chi: Le persone maggiorenni, dello stesso sesso, in possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 1 comma 4 della Legge n. 76/2016). I cittadini stranieri devono produrre il nulla osta rilasciato dall’autorità competente del proprio paese di provenienza, valido per l’Italia, ovvero, nei casi eccezionali di impossibilità di ottenere il documento stesso per ragioni dipendenti dall’  orientamento sessuale dei contraenti, altra documentazione attestante l’insussistenza di impedimenti.

Dove: Le parti possono rivolgersi a un Comune di loro scelta. Nel Comune di Asti le richieste vanno inviate al Servizio Stato Civile sito in Via De Amicis n. 8 a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo.comuneasti@pec.it

Per informazioni/fissare un appuntamento occorre telefonare al numero:

Telefono: 0141/399111 (digita 1 servizi demografici - digita 2 ufficio stato civile)

Come: Presentando richiesta di costituzione dell’unione civile avanti all’ufficiale dello stato civile del Comune scelto dalle parti. Della richiesta fatta e delle dichiarazioni rese l’ufficiale di stato civile redige apposito verbale. Per formulare la richiesta nel Comune di Asti, occorre che le  parti chiedano di essere convocati dall’ufficiale di stato civile utilizzando il modello appositamente messo a disposizione degli interessati (Mod. Convocazione scaricabile in fondo a questa pagina). La Domanda, debitamente compilata e sottoscritta,  / può essere inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo.comuneasti@pec.it, indicando nell’oggetto: UNIONI CIVILE – DOMANDA CONVOCAZIONE, ovvero consegnata a mano allo sportello dell’Ufficio di Stato Civile.

Ricevuta la domanda, l’ufficiale dello stato civile invita le parti a comparire avanti a sé per formulare la richiesta di costituzione dell’unione civile e le relative dichiarazioni d’insussistenza di impedimenti e forma il relativo verbale. In tale occasione le parti possono comparire personalmente o possono farsi rappresentare da un procuratore speciale munito di delega non autenticata (Mod. procura speciale scaricabile in fondo a questa pagina). L’incarico può essere anche conferito ad una delle due parti della costituenda unione. La richiesta e le relative verifiche possono essere omesse in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti.

Quando: La domanda di convocazione deve essere formulata con congruo anticipo per consentire all’ufficio la programmazione degli adempimenti nei tempi previsti dalla legge.

VERIFICHE

Come: Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di costituzione dell’unione civile, l’ufficiale dello stato civile verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti acquisendo d’ufficio le notizie ed i documenti eventualmente necessari. L’unione può essere costituita solo dopo la scadenza del termine di trenta giorni per le verifiche, salvo che esse siano completate prima e che di ciò l’ufficiale abbia dato comunicazione alle parti.  Se è accertata l’insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva /  l’ufficiale ne dà comunicazione a ciascuna delle parti e non procede alla costituzione dell’unione.

COSTITUZIONE DELL’UNIONE                     

Come: Le parti concordano la data e la sala per la costituzione dell’unione civile con l’Ufficio di Stato Civile. Per maggiori informazioni in merito agli orari e alle sale è possibile consultare le schede delle singole strutture scaricabili in fondo alla pagina. Nel giorno concordato le parti concordano la data e la sala per la costituzione dell’unione civile con l’Ufficio di Stato Civile. Per maggiori informazioni in merito agli orari e alle sale è possibile consultare le schede delle singole strutture scaricabili in fondo alla pagina. Nel giorno concordato le parti rendono, personalmente e congiuntamente, avanti all’Ufficiale dello stato civile, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile, alla presenza di due testimoni. L’ufficiale, ricevuta la dichiarazione delle parti e fatta menzione dei diritti e doveri nonché delle disposizioni sull’indirizzo della vita familiare (art. 1 c. 11 e 12 della legge n. 76/2016), redige apposito processo verbale e lo sottopone alla firma delle parti e dei testimoni. La costituzione dell’unione civile può essere effettuata anche in un comune diverso da quello in cui è stata formulata la richiesta su delega di quest’ultimo. Le parti dovranno pertanto segnalare detta volontà al momento della richiesta.  Sempre in occasione della costituzione dell’unione le parti posso scegliere il regime patrimoniale della coppia, che in mancanza di scelta, è quello della comunione dei beni.  Essi possono altresì indicare l’eventuale cognome comune scelto. Detta scelta non comporta tuttavia la modifica del cognome delle parti, che resta sempre quello precedente all’unione (vedi moduli scaricabili in fondo alla pagina).

REGISTRAZIONE e COMUNICAZIONE

Come: L’atto costitutivo dell’unione è iscritto nel Registro  delle unioni civili. L’unione civile così costituita è annotata sugli atti nascita dei dichiaranti e comunicata all’Ufficiale d’anagrafe per le registrazioni di competenza. Nel caso di atto riferito a persone non residente nel Comune di costituzione, questo sarà trascritto anche nel Comune di residenza

SALE E ORARI

Per informazioni dettagliate sulle sale, sugli orari e su eventuali corrispettivi per l’utilizzo delle stesse, è possibile consultare le relative schede descrittive pubblicate in fondo a questa pagina. 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E DI UTILIZZO DELLA SALA

La richiesta di prenotazione della sala per la costituzione dell’unione civile può essere presentata contestualmente alla richiesta di costituzione o all’atto del verbale di richiesta. Qualora le parti intendano presentare domanda con anticipo rispetto alla richiesta di costituzione, è possibile utilizzare il modulo “Prenotazione sale unioni civili”, scaricabile in questa stessa sezione del sito. Il modulo compilato e sottoscritto dovrà essere trasmesso via mail all’indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it unitamente a copia dei documenti di identità delle parti. L’ufficio di stato civile verifica la disponibilità della sala per la data richiesta con l’ufficio responsabile della struttura e ne dà conferma scritta agli interessati. In ogni caso la prenotazione non può essere confermata in via definitiva prima della sottoscrizione del verbale di richiesta di costituzione e della verifica dell’assenza di impedimenti alla costituzione. All’atto del verbale di richiesta di costituzione l’ufficio di Stato Civile fornirà le informazioni necessarie per procedere al pagamento del corrispettivo eventualmente dovuto per la concessione della sala. In questo caso la sala si intenderà definitivamente riservata per la cerimonia solo ad avvenuto versamento del corrispettivo dovuto.

Per quanto riguarda invece le modalità di utilizzo delle sale tutti gli utenti sono tenuti a prendere visione e ad osservare gli articoli 9 e 10 del vigente disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, consultabili all’interno della modulistica relativa alle singole sale scaricabile in fondo alla pagina.

DOCUMENTI NECESSARI ALLA COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE

Una volta eseguite le pubblicazioni e accordata la prenotazione della sala nella data richiesta, gli sposi dovranno far pervenire all’Ufficio di Stato Civile, al più tardi entro dieci giorni dalla data della cerimonia, la seguente documentazione:

  • Copia dei documenti di identità dei testimoni (uno per parte). I testimoni possono essere di qualunque nazionalità, ma devono necessariamente comprendere la lingua italiana, dovendo sottoscrivere un atto pubblico redatto in lingua italiana.
  • Dichiarazione relativa alla scelta del regime patrimoniale. Le parti devono comunicare per iscritto all’Ufficio di Stato Civile, utilizzando il modulo scaricabile in calce alla pagina, se intendono optare per il regime della comunione dei beni (artt. 159 e 177-209 del Codice Civile) ovvero della separazione dei beni (artt. 162 e 215-230 del Codice Civile).
  • Eventuale dichiarazione relativa alla scelta del cognome comune. Le parti possono stabilire di assumere per la durata dell’unione un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi (il cognome comune può essere anteposto o posposto al proprio). In tal caso gli stessi dovranno comunicare per iscritto tale scelta all’Ufficio di Stato Civile, utilizzando il modulo scaricabile in calce alla pagina.

CASI PARTICOLARI

  • Qualora uno o entrambe le parti non comprendano adeguatamente la lingua italiana, è necessario che, durante la costituzione dell’unione civile, quella delle due che non comprende la lingua italiana sia assistita da un interprete. L’interprete può essere qualunque persona maggiorenne (ad eccezione delle parti) che conosca bene la lingua italiana e una lingua conosciuta dalla parte e che sia pertanto in grado di tradurre alla parte il contenuto della cerimonia e dell’atto di matrimonio. Sarà cura degli sposi fornire un interprete di fiducia e far avere all’Ufficio di Stato Civile copia del documento di identità dello stesso entro dieci giorni dalla data della costituzione dell’unione;
  • I cittadini stranieri e/o che risiedano all’estero possono decidere di regolare i loro rapporti patrimoniali secondo la legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede (art. 32- ter della Legge 31 maggio 1995, n. 218). Gli stessi devono pertanto comunicare per iscritto all’Ufficio di Stato Civile la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali,  entro dieci giorni dalla data delle nozze utilizzando il modulo scaricabile in calce alla pagina;

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Il regime patrimoniale che regola l’unione civile, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni regolata dagli artt. 177 c.c. a 197 c.c.. All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono scegliere il regime di separazione dei beni. Le convenzioni di cui all’art. 162 possono essere stipulate in ogni tempo per atto pubblico.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
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Centralino +39.0141.399111
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