Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Marca da bollo
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
AVVISO
Si informa l’utenza che stante la delicatezza e la complessità del procedimento, il servizio è reso solo su appuntamento e che l’ufficio non potrà istruire più di quattro pratiche di cittadinanza iure sanguinis ogni mese.
Si prega prendere visione delle informazioni riportate in questa scheda e di scaricare l’apposita modulistica prima di rivolgersi all’ufficio.
Si ricorda, infine, che per poter presentare istanza di iscrizione anagrafica occorre prima fissare appuntamento con l’Ufficio Stato Civile per una verifica preliminare della documentazione.
Il procedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per nascita si compone delle seguenti fasi:
Iscrizione anagrafica in un Comune italiano dimostrando di esservi abitualmente dimorante, muniti di valido documento di riconoscimento. Al momento dell’iscrizione anagrafica non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen (direttamente dal Brasile, Argentina o altri Paesi) formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera al momento dell’ingresso (visto sul passaporto), mentre gli stranieri che provengono dall’area Schengen (paesi dell’unione europea) dichiarano la propria presenza al Questore entro otto giorni dall’ingresso. (Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13/06/2007).
N.B. decorsi tre mesi dall’ingresso in Italia il cittadino straniero rivendicante la cittadinanza italiana deve chiedere il permesso di soggiorno informando la Questura che è in corso il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, producendo la relativa comunicazione di avvio del procedimento rilasciata dall’ufficio dello stato civile.
Domanda di riconoscimento (in bollo) del possesso della cittadinanza italiana per nascita rivolta al comune italiano di residenza anagrafica. La domanda debitamente compilata e sottoscritta deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero o certificato di battesimo (se nato prima della tenuta dei registri di stato civile) con l’indicazione dei nomi dei genitori; estratto dell’atto di matrimonio (se coniugato in Italia) o copia integrale dell’atto di matrimonio se avvenuto all’estero, copia integrale dell’atto di morte. Gli atti formati all’estero devono essere completi di legalizzazione a mezzo di Apostille e traduzione legalizzata (Apostille, asseverazione presso il Tribunale). Il certificato di battesimo deve contenere la legalizzazione da parte della Curia Vescovile competente.
Atti di stato civile, in copia integrale, di nascita e matrimonio relativi agli ascendenti italiani dell’interessato fino a quelli dello stesso richiedente, completi di legalizzazione a mezzo di Apostille e traduzione legalizzata come sopra descritta.
Gli atti di stato civile prodotti devono essere riconducibili in modo chiaro all’ascendente, quindi eventuali errori o discrepanze devono essere opportunamente rettificati. Se la rettifica dell’atto è stata effettuata in via amministrativa non occorre presentare altro, nel caso ci si trovi in presenza di rettifica effettuata a mezzo di sentenza emessa dall’autorità competente, è necessario produrre copia della sentenza tradotta e legalizzata.
Gi atti di stato civile possono essere sostituiti dai provvedimenti giurisdizionali di formazione degli atti di stato civile inesistenti o distrutti. Essi dovranno essere in regola con la traduzione e legalizzazione.
b) Dichiarazione rilasciata dall’autorità straniera competente attestante che l’avo emigrato all’estero non ha acquistato la cittadinanza straniera o, in caso positivo, che si è naturalizzato dopo la nascita del proprio discendente diretto. Anche questa dichiarazione deve essere legalizzata e tradotta e deve contenere le generalità corrispondenti a quelle del capostipite.
AVVERTENZE
Tutta la documentazione prodotta deve essere fascicolata e completa di indice di riferimento ai singoli documenti depositati.
Ricevuta l’istanza il Comune provvede ad accertare d’ufficio presso i competenti consolati italiani all’estero, che tutti gli ascendenti ed il richiedente il possesso della cittadinanza italiana, non abbiano perduto la cittadinanza italiana.
CHI CONTATTARE
SERVIZI DEMOGRAFICI – Via E. De Amicis n. 8, 14100 Asti
Struttura di appartenenza: Settore Ragioneria Bilancio Tributi e Servizi Demografici
Per informazioni /fissare un appuntamento occorre telefonare al numero 0141399864 – 0141399792 oppure prenotandosi online al link: https://net.comune.asti.it/cmsasti/portale/prenotazioni/elencoservizi.aspx (attivo dal 15/12/2024)
Indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it
Indirizzo MAIL: statocivile@comune.asti.it
TERMINE DI CONCLUSIONE
180 giorni dall’avvio del procedimento.
COSTI PER L’UTENZA
Marca da bollo da 16 euro.
Marca da bollo