Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Riconoscimento di filiazione dopo la nascita

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

Il riconoscimento di filiazione non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (art. 250 del codice civile, ultimo comma, come modificato dalla legge 10/12/2012 n. 219 in vigore dal 01/01/2013).

Modalità

La dichiarazione puo' essere resa all'ufficio dello stato civile.

Se il riconosciuto è minore di 14 anni occorre il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento (legge 10/12/2012 n. 219 in vigore dal 01/01/2013).

Se il riconosciuto è maggiore di 14 anni occorre il suo assenso (legge 10/12/2012 n. 219 in vigore dal 01/01/2013): l’ufficiale dello stato civile comunicherà l’ avvenuto riconoscimento al genitore che ha già effettuato il riconoscimento.

Se il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre, il figlio maggiore di 18 anni può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (nel caso di minore età del figlio decide il Tribunale).

Documentazione da presentare

Documento d'identità in corso di validità.

Per i cittadini italiani, la documentazione è acquisita direttamente dall’ufficiale dello stato civile.

Nel caso di riconoscimento di minore straniero da parte di genitore straniero della stessa o di diversa cittadinanza rispetto a quella del bambino, si applica l’art. 35 della legge 31/05/1995 n. 218 : le condizioni per il riconoscimento e la capacità del genitore di effettuarlo e il cognome del bambino devono risultare da una dichiarazione rilasciata dallo Stato di appartenenza.

Si consiglia di fissare un appuntamento anche telefonico con l'ufficio dello stato civile.

Per fissare un appuntamento occorre telefonare al numero:

Telefono: 0141/399111 (digita 1 servizi demografici - digita 2 ufficio stato civile)

Indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it

Indirizzo MAIL: statocivile@comune.asti.it

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
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