Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Accordi di separazione e divorzio

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

Avviso:

Le richieste di convocazione per gli accordi di separazione e divorzio potranno essere trasmesse dagli interessati esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it

I cittadini che non fossero in possesso di una casella di posta elettronica potranno depositare le richieste - già compilate a cura degli interessati - presso lo Sportello aperto al pubblico sito in via De Amicis n. 8 che provvederà unicamente a protocollare la richiesta e a rilasciare apposita ricevuta.

Per informazioni/fissare un appuntamento occorre telefonare al numero:

Telefono: 0141/399111 (digita 1 servizi demografici - digita 2 ufficio stato civile)

Indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it

Indirizzo MAIL: statocivile@comune.asti.it

 

Accordi di separazione personale, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni

La legge 10 novembre 2014 n. 162 di conversione del Decreto legge n. 132/2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” entrata in vigore , ha introdotto nel nostro ordinamento due nuove procedure stragiudiziali di risoluzione della crisi coniugale, alternative ai mezzi di tutela giurisdizionale già previsti.

I coniugi che intendono addivenire consensualmente:

  • Alla separazione personale (art. 150 e seg. Codice civile);
  • Allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 149 del codice civile e Legge 1 dicembre 1970, n. 898 recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);
  • Alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio,    

possono quindi ricorrere a queste due nuove procedure:

1) Convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (art. 6);

2) Accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile (art. 12),

quando sussistono tutti i presupposti rispettivamente previsti dalla legge.

Gli accordi così raggiunti sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e producono pertanto i medesimi effetti. Si rammenta che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015, n. 55 c. d. sul “Divorzio breve” i termini per formulare la domanda di divorzio sono stati ridotti da tre anni a sei mesi o un anno a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale. Detti termini decorrono dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del tribunale o dalla data dell’accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile o a seguito della procedure di negoziazione assistita.

1) Convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni  (articolo 6 legge 10/11/2014 n. 162) – Per i dettagli su questo procedimento rivolgersi ad un difensore di fiducia -.

I coniugi consenzienti, assistiti da un avvocato per parte, possono sottoscrivere, in presenza dei rispettivi difensori, una convenzione di negoziazione assistita con la quale dichiarano che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.  Detta procedura può essere adottata anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave riconosciuto dalla legge 05/02/1992 n. 104 o economicamente non autosufficienti; in tale caso la convenzione deve essere trasmessa, entro il termine di dieci giorni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio affinché rilasci l’autorizzazione all’accordo raggiunto. Nel caso di  accordi raggiunti tra coppie senza figli, il Procuratore della Repubblica che riceve l’accordo, deve invece rilasciare il proprio nulla osta.

Gli avvocati delle parti hanno l’obbligo di trasmettere all'Ufficiale dello stato civile - entro il termine di dieci giorni - la copia, autenticata dagli stessi difensori, dell'accordo, munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 della legge.

Competente a ricevere la convenzione di negoziazione assistita è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio civile e di trascrizione di quello religioso;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (tra due cittadini italiani o tra un cittadino  italiano e un cittadino straniero).

L'accordo di negoziazione assistita viene trascritto nei registri dello stato civile entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso e annotato sull’atto di matrimonio.

2) Accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile di separazione consensuale, scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile (articolo 12 legge 10/11/2014 n. 162)

Il ricorso a questa procedura stragiudiziale semplificata è ammessa solo quando i coniugi non hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave riconosciuto dalla legge 05/02/1992 n. 104 o che siano economicamente non autosufficienti.

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (quali ad esempio: l’uso della casa coniugale o il trasferimento della proprietà della stessa ad uno dei due coniugi). Può invece contenere accordi di natura economica quali  la previsione dell’assegno di mantenimento o divorziale a favore di uno dei due coniugi (fatta eccezione per l’assegno c.d una tantum riconducibile al genus dei trasferimenti patrimoniali).

I coniugi possono avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato anche comune ad entrambe le parti.

L’accordo può essere sottoscritto presso il Comune di:

  • residenza di uno dei coniugi;
  • celebrazione del matrimonio civile o religioso;
  • trascrizione del matrimonio anche se celebrato all’estero (tra due cittadini italiani o tra un cittadino  italiano e un cittadino straniero).

L’accordo sottoscritto avanti all’Ufficiale dello stato civile deve essere confermato dai coniugi con un atto che non può essere sottoscritto prima che sia decorsi trenta giorni dall’accordo stesso. Quindi i coniugi dovranno comparire congiuntamente avanti all’Ufficiale di stato civile due volte.

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio stato civile – Via de Amicis n. 8 – 14100 Asti

COME FARE LA RICHIESTA

I coniugi fanno richiesta congiunta all’Ufficiale di Stato civile affinché convochi le parti per rendere la dichiarazione che essi intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio. Contestualmente essi forniscono i dati necessari per accertare le condizioni per addivenire alla formazione dell’accordo. A questo scopo possono utilizzare il relativo modello scaricabile in fondo alla pagina disponibile anche presso lo sportello dell’Ufficio stato civile. La richiesta (debitamente compilata e sottoscritta da ciascuno dei due coniugi) può essere inviata, anche separatamente, a mezzo posta elettronica, alla casella di posta certificata del Comune: protocollo.comuneasti@pec.it, ovvero depositata allo sportello dello stato civile nei giorni aperti al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8,30  alle 12,30).

L’ITER PROCEDURALE

Convocazione dei coniugi e verifiche: ricevuta la richiesta da entrambi i coniugi, l’Ufficiale dello stato civile convoca le parti per rendere la dichiarazione ed avvia le verifiche circa la sussistenza dei requisiti coniugi previsti dalla legge, acquisendo d’ufficio i documenti necessari; l’Ufficiale di stato civile informa inoltre - a mezzo posta - i figli maggiorenni  - economicamente autosufficienti -, ancora conviventi nel nucleo familiare , circa l’intenzione dei genitori.

Formazione dell’accordo e conferma: il giorno fissato per l’accordo, i coniugi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto), compaiono personalmente – accompagnati dal difensore eventualmente incaricato - innanzi all’Ufficiale dello stato civile per rendere la dichiarazione che essi intendono separarsi ovvero ottenere la cessazione o lo scioglimento del matrimonio. L’ufficiale riceve le dichiarazione e forma il relativo atto di stato civile. L’atto è sottoscritto dai coniugi ed agli avvocati eventualmente comparsi e chiuso con la firma del pubblico ufficiale. In questa occasione i coniugi sono convocati per la conferma dell’accordo che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell’accordo stesso. In tale data i coniugi compaiono nuovamente innanzi all’Ufficiale dello stato civile che forma l’atto di conferma dell’accordo che è sottoscritto dalle parti e dallo stesso Ufficiale di stato civile. Gli effetti dell’accordo concluso dai coniugi decorrono in ogni caso dalla data dell’accordo che, invece, non produce alcun effetto se non è confermato nella data all’uopo fissata. In tal caso il procedimento si intende abbandonato dalla parti.

Annotazione e comunicazione: la conclusione dell’accordo è resa pubblica attraverso l’annotazione nell’atto di matrimonio e nel caso degli accordi di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio anche negli atti di nascita dei rispettivi coniugi. Di questi ultimi viene data comunicazione anche all’ufficiale d’anagrafe del comune di residenza dei coniugi per le relative variazioni.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Se uno dei coniugi non conosce la lingua italiana, deve essere assistito da un interprete - munito di documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente,passaporto) - in tutte le fasi del procedimento.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

La stesura dell’accordo è soggetta al pagamento a favore del Comune di Asti di un diritto fisso pari ad Euro 16,00.

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
PEC protocollo.comuneasti@pec.it
Centralino +39.0141.399111
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