Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Autorizzazione per Interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico (L.R. 45/89)

Responsabile di procedimento: Conti Mauro, Scalone Enzo
Responsabile di provvedimento: Fantone Chiaffredo

Descrizione

Procedimento diretto ad autorizzare gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (modificazione e/o trasformazione d’uso del suolo - movimenti terra).

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati e corredata dalla documentazione tecnica di cui alla d.d. della Regione Piemonte n. 368 del 07/02/2018, viene presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia tramite il portale raggiungibile al link sottostante "Servizio online"

Lo Sportello Unico comunica al richiedente  entro dieci giorni il nominativo del responsabile del procedimento (L.241/90) che provvederà all’istruttoria tecnica;

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda  é rilasciata l’autorizzazione (art.2 L.R.45/89);

La realizzazione delle opere previste nell’ Autorizzazione deve avvenire nel rispetto dei tempi e delle condizioni previste dal Permesso di Costruire o dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività riferiti a dette opere.  

Chi contattare

Personale da contattare: Conti Mauro, Scalone Enzo

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
60 giorni

Costi per l'utenza

Marca da bollo e Diritti di Segreteria come da tabella allegata alla Delibera di Giunta Comunale num. 122 del 07/04/2020 raggiungibile copiando il seguente link:  https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=005005&IdSU=Sue&IdPage=Pag

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
20232192100%

Servizio online

Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
PEC protocollo.comuneasti@pec.it
Centralino +39.0141.399111
P. IVA 00072360050
Linee guida di design per i servizi web della PA