Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Autocertificazioni

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

Cos'é l'autocertificazione - (dichiarazione sostitutiva di certificazione)

È una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche, dai gestori dei servizi pubblici. Anche i soggetti privati, come banche, assicurazioni, notai, avvocati, agenzie di servizi, ecc … sono obbligati ad accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, meglio conosciuta come autocertificazione. L’art. 30-bis del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, noto come Decreto Semplificazioni, ha infatti introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazione rendendola valida e obbligatoria, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.

Cosa si può autocertificare

Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:

Dati anagrafici e di stato civile

  • Nascita
  • Residenza
  • Cittadinanza
  • Godimento dei diritti politici
  • Stato civile
  • Esistenza in vita
  • Nascita dei figli
  • Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote
  • Maternità
  • Paternità
  • Separazione o comunione dei beni
  • Stato di famiglia
  • Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile

Titoli di studio e qualifiche professionali

  • Titolo di studio
  • Qualifica professionale
  • Esami sostenuti
  • Titolo di specializzazione
  • Titolo di abilitazione
  • Titolo di aggiornamento
  • Titolo di qualificazione tecnica
  • Titolo di formazione

Situazione economica - fiscale e reddituale

  • Reddito
  • Situazione economica
  • Assolvimento obblighi contributivi
  • Possesso e numero di codice fiscale
  • Possesso e numero di partita IVA
  • Tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria
  • Vivere a carico

Posizione giuridica

  • Legale rappresentante
  • Tutore
  • Curatore
  • Non aver riportato condanne penali

Altri dati

  • Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni
  • Posizione agli effetti degli obblighi militari
  • Stato di disoccupazione
  • Qualità di pensionato e categoria di pensione
  • Qualità di casalinga
  • Qualità di studente
  • Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali

Cosa non si può autocertificare

  • Certificati sanitari e veterinari
  • Certificati di conformità CE
  • Certificati di marchi e brevetti

Come si fa l'autocertificazione e chi la può fare

Va presentata in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica di firma e senza bollo

Può essere presentata da un'altra persona o essere inviata per posta o via fax.

Possono fare l'autocertificazione:

  • I cittadini italiani
  • I cittadini della Comunità Europea
  • I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani

puoi scaricare dal portale del comune la tua autocertificazione https://net.comune.asti.it/cmsasti/servizionline.aspx?S=400

Puoi scaricare e stampare i tuoi dati anagrafici (ad esempio le tue generalità, la composizione della tua famiglia, gli estremi del tuo atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche tramite il sito del ministero dell'Interno Anpr cliccando sul link https://www.anpr.interno.it/servizi-al-cittadino/

Possibilità di prenotare un appuntamento presso l'Ufficio Anagrafe, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 al seguente link: https://net.comune.asti.it/cmsasti/portale/prenotazioni/elencoservizi.aspx  oppure telefonando al numero 0141399881 - 0141399647.

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
PEC protocollo.comuneasti@pec.it
Centralino +39.0141.399111
P. IVA 00072360050
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