Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Informazioni AIRE

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

Informazioni AIRE

L'AIRE è l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, contiene l’elenco dei cittadini italiani che hanno dichiarato di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi e comporta la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di residenza.
La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere resa dall'interessato o all'Ufficio consolare competente entro 90 giorni dalla data dell'espatrio o presso l’Ufficio anagrafe del Comune di ultima residenza e comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.
Devono procedere all’iscrizione all'AIRE:

I cittadini che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, per un periodo superiore ad un anno;
I cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.

L'iscrizione all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di stato civile del comune competente all'iscrizione, dell'atto di nascita o dell'acquisto della cittadinanza e solo dopo aver ricevuto dall'ufficio consolare l'indicazione dell'esatto e completo indirizzo estero.

Non devono iscriversi all'AIRE:

Le persone che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno.
Lavoratori stagionali.
I dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari.
I militari in servizio presso gli uffici e le strutture NATO.

Cambio di indirizzo o di Circoscrizione Consolare
Il connazionale deve comunicare il cambio di indrizzo presso la circoscrizione Consolare (o la nuova circoscrione di appartenenza) o presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di iscrizione all’Aire del Comune dove in quest’ultimo caso può recarsi anche un parente o familiare munito di un documento in corso di validità per dichiarare l’esatto indirizzo e la circoscrizione di appartenenza.

Per informazioni/fissare un appuntamento occorre telefonare al numero:

Telefono: 0141/399111 (digita 1 servizi demografici - digita 1 ufficio anagrafe - digita 4 altre informazioni)

Indirizzo PEC: protocollo.comuneasti@pec.it

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da...
Recapiti e contatti
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