Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Interventi per le tutele, curatele e amministrazioni di sostegno
Uffici responsabili
Servizio Amministrativo Politiche socialiDescrizione
Il servizio offerto
Salvaguardare e gestire il patrimonio della persona, supportandola nella gestione della vita quotidiana.
Destinatari del servizio
Persone dichiarate interdette, inabilitate o soggette ad amministrazione di sostegno con atto dell'autorità giudiziaria che non hanno parenti o persone idonee a ricoprire le funzioni di tutore, curatore o amministratore di sostegno. In questo caso l'autorità giudiziaria deferisce la tutela, curatela o amministrazione di sostegno al Comune di Asti, che assume pertanto le funzioni di tutore, curatore e amministratore di sostegno.
Modalità di accesso e di erogazione
La tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno sono gli istituti giuridici di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia . Le funzioni di tutore, curatore e amministratore di sostegno, se pur tra loro di grado differente, hanno la finalità comune di sostenere o sostituire, in tutto o in parte, le persone destinatarie dei provvedimenti per realizzare la migliore cura dei loro interessi personali e patrominiali. L'esercizio di tali funzioni è normato dal Codice Civile (art. 343 e seguenti)
Tempi di erogazione del servizio
La tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno hanno inizio a far tempo dalla notifica del provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce il deferimento al Comune di Asti. Detti istituti giuridici terminano solo con un altro atto dell'autorità giudiziaria che ne stabilisca la revoca o il deferimento ad altro soggetto . Il decesso della persona interessata comporta la cessazione delle funzioni di tutore, curatore e amministratore di sostegno.
Contatti
Valeria Arri: 0141-399405, v.arri@comune.asti.it