Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Imposta Municipale Propria (IMU) 2012
Uffici responsabili
Servizio Gestione TributiDescrizione
"Come si applica l'IMU 2012" a cura del Ministero dell'Economia e Finanze
Comunicato Ministero Economia e Finanze "VERSAMENTO A RATE DELL’IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE"
Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti residenti all'estero - Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze
Guida IMU 2012
Differimento scadenza dichiarazione di variazione IMU al 4 febbraio 2013
L’art. 9, comma 3, lettera b) del D. L. n. 174 del 2012, come modificato durante l’iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre.
Pertanto, l’attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012, stabilito dall’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica.
Riapertura termini presentazione Dichiarazione IMU 2012 (entro 30 giugno 2013)
Ai sensi del decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013 i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 258 del 5 novembre 2012), scaricabile dal sito internet del Comune di Asti: www.comune.asti.it, sezione “pagare le tasse”, imposta municipale propria
Calcolo ed eventuale successivo RAVVEDIMENTO
Presupposto d’imposta
Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, si considerano terreni agricoli.
Rispetto all’ICI sono soggetti ad imposta sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali.
Abitazione principale e pertinenzePer abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Soggetti passiviI soggetti passivi IMU sono:
• il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (coniuge superstite per la casa coniugale ai sensi dell’articolo 540, comma 2, codice civile e, ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa;
• il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
• il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Base imponibileFabbricati
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i fabbricati classificati nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Aree fabbricabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
A norma dell’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Il Comune con apposito provvedimento stabilisce, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, dei valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel proprio territorio, per facilitare il versamento dell’imposta.
Terreni agricoli
Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
I terreni agricoli posseduti dai soggetti soprarichiamati, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
• del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
• del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
• del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino euro 32.000.
RiduzioniLa base imponibile è ridotta del 50%:
• per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Ai fini dell’applicazione della riduzione, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti dall’articolo 3, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dall’articolo 3, lettere c), e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché del vigente regolamento edilizio comunale. Il fabbricato, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
• strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio con conseguente pericolo a cose o persone;
• strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
• fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, il soggetto passivo presenta all’ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. Successivamente l’ufficio tecnico comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata, con modello di dichiarazione ministeriale IMU, al Comune entro novanta giorni dalla cessazione medesima.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F/2, l’imposta è dovuta sulla base del valore dell’area fabbricabile. La base imponibile deve essere determinata ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo anche conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato, stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
EsenzioniSono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero:
• i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
• i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
• i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
• i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
• i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984. La classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura è stata approvata con deliberazione del consiglio regionale del Piemonte 12 maggio 1988, n. 826 – 6658. Attualmente sono esenti i terreni compresi nei seguenti fogli: Asti: dall’1 al 52; dal 57 al 68; dal 71 al 74; 78; dall’81 al 96; 102; 108; dal 112 al 123; Sessant: dall’1 all’8; Serravalle: dall’1 al 6; Castiglione: dall’1 al 5; Vaglieranno: dall’1 al 4; San Marzanotto: dall’1 al 7; 10; 11;
Ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonchè, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni”.
Fino all’emanazione del predetto decreto ministeriale, si deve fare riferimento alla delibera del consiglio regionale del Piemonte 12 maggio 1988, n. 826 – 6658.
• gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L’esenzione si applica soltanto a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Determinazione delle aliquote
Con D.C.C. n. 31 del 1.10.2012 sono state approvate le aliquote IMU e la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2012.
Tabella aliquote e detrazioni IMU 2012
Localizzazioni commerciali
Valori medi convenzionali aree edificabili anno 2012
Con la delibera del C.C. n. 14 del 3/7/2012 sono stati riconfermati i valori delle aree edificabili già approvati per gli anni 2009-2010-2011 e sono stati aggiunti i valori di riferimento per le nuove zone di P.R.G.C. introdotte con la delibera di C.C. n. 51 del 2011
D.C.C. n. 14 del 3/7/2012
Valori attribuiti alle seguenti Zone Omogenee del P.R.G.C. :
- aree a destinazione residenziale
- aree a destinazione commerciale
- aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale
- aree a destinazione sportiva e per l’impiego del tempo libero
- aree residenziali di trasformazione occupate da impianti produttivi da rilocalizzare
- aree a destinazione turistica, ricettiva, sportiva e per l’impiego del tempo libero
- aree residenziali di trasformazione per la creazione di servizi
Nuove Zone di P.R.G.C. oggetto di integrazione
Allegato C1 TP12
Scheda riepilogativa per zone di Piano
Relazione tecnica
Detrazioni