Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

POLIZIA AMMINISTRATIVA - Discoteche e locali di pubblico spettacolo o intrattenimento

Responsabile di procedimento: Saracco Riccardo

Descrizione

L’attività di gestione di discoteca/sala da ballo consiste nell’offrire, dietro il pagamento di un corrispettivo, intrattenimenti danzanti di carattere artistico - musicale, in locali aperti al pubblico. Chi è interessato all'esercizio di tali attività deve  richiedere al comune la licenza di esercizio e di agibilita' dei locali, rilasciabile subordinatamente al parere favorevole della commissione comunale di vigilanza sui locali di Pubblico spettacolo (CCVLPS). La domanda in carta legale deve essere corredata dalle relazioni tecniche e documentazioni indicate nella modulistica.

Se la capienza non è superiore a 200 persone,  l’istanza viene trasmessa alla CCVLPS  integrata con l’attestazione asseverata di tecnico professionista, iscritto all'albo degli ingegneri o geometri, attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del ministero dell'interno che elimina la necessità del sopralluogo della commissione.

Le predette attività, qualora non temporanee, hanno validita' permanente e solo in caso di sostanziale modifica dei titolari, dei locali o trasferimento di sede deve essere richiesta una nuova verifica tecnica o una nuova licenza.

Lo stesso procedimento si applica per le attività di pubblico spettacolo a carattere temporaneo anche all’aperto (concerto, spettacolo teatrale, sportivo ecc..)

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
60 giorni fatte salve le sospensioni dovute all'acquisizione di informative e/o pareri di competenza di altri uffici nonché le sospensioni conseguenti alla richiesta di integrazione documentale.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
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