Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Superamento barriere architettoniche

Responsabile di procedimento: dott. Giolito Roberto
Responsabile di provvedimento: Torchio Antonella [Archiviato]

Descrizione

Il servizio offerto
Procedimento diretto a rimborsare tutta o in parte la spesa sostenuta per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Destinatari del servizio

Destinatari del contributo

  • persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio e i non vedenti che sostengono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abitazione;
  • condomini ove risiedono disabili, per l’adeguamento delle parti comuni.

Modalità di accesso e di erogazione

Occorre presentare domanda al Comune di Asti – Settore Politiche sociali, Istruzione, Servizi educativi, utilizzando l’apposito modulo regionale allegato, nella versione "domanda da parte del disabile" o " domanda da parte dell'esercente la potestà o tutela su soggetto disabile".

La domanda può riguardare solo opere ancora da realizzare. Non sono ammesse domande per opere in corso o già ultimate al momento della richiesta. La domanda, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, può essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno.

Il Comune raccoglie le domande presentate e ne verifica l’ammissibilità. Inserisce le domande pervenute entro il 1° marzo di ciascun anno in un apposito elenco, stabilendo il fabbisogno complessivo comunale, derivante dalla somma dei contributi relativi alle domande ammissibili, e lo invia alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno.

La Regione approva una graduatoria generale e provvede al riparto tra i Comuni dei fondi disponibili; il Comune eroga i contributi con apposito provvedimento, scorrendo l’elenco delle domande, dopo aver verificato l’effettiva esecuzione dei lavori oggetto della domanda tramite sopralluogo di un tecnico comunale e la spesa sostenuta. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

Erogazione del servizio
Il rimborso delle spese sostenute, agli aventi diritto,  avviene secondo le tempistiche della Regione

Modulistica

Contatti

Rossana Cima

0141399410, r.cima@comune.asti.it

0141399524, a.porta@comune.asti.it

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
PEC protocollo.comuneasti@pec.it
Centralino +39.0141.399111
P. IVA 00072360050
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