Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Cantieri di lavoro

Responsabile di procedimento: dott. Giolito Roberto
Responsabile di provvedimento: Lovisolo Ornella

Descrizione

I cantieri di lavoro possono essere attivati per iniziative straordinarie che prevedano l’impiego temporaneo in attività di servizio pubblico di lavoratori disoccupati di età uguale o superiore a 45 anni o soggetti segnalati dai servizi sociali in condizione di difficoltà oppure di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

I progetti di impiego temporaneo, della durata da 2 a 12 mesi, prevedono un sostegno al reddito.

Le aree di intervento previste sono relative a rimboschimento, sistemazione montana, opere di pubblica utilità, piccola manutenzione del patrimonio pubblico, realizzazione di servizi pubblici come attività ausiliaria nel campo dell’ambiente, dei beni culturali, del turismo e altri servizi pubblici.

PROCEDIMENTO RIVOLTO A

  • Disoccupati
  • Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

ORIGINE DEL PROCEDIMENTO

Domanda inoltrata dal richiedente a seguito della pubblicazione del Bando, di solito a cadenza annuale

FASI DEL PROCEDIMENTO

  • Pubblicazione bando di selezione a seguito approvazione progetti da parte della Regione Piemonte
  • Raccolta domande da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal bando
  • Verifica dei requisiti, espletamento procedura di selezione, pubblicazione graduatoria
  • Avvio attività di cantiere

Le determinazioni di pubblicazione bando, approvazione graduatoria e avvio cantiere vengono pubblicate all’Albo Pretorio con le modalità ordinarie.

La modulistica per inoltrare domanda di partecipazione ai cantieri di lavoro viene resa disponibile nei periodi di apertura del bando.

I progetti possono essere integrati con percorsi di formazione finalizzati allo svolgimento delle attività previste.

Chi contattare

Personale da contattare: MANZELLA ROBERTA

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
In media 60 giorni dalla comunicazione di approvazione dei progetti da parte della Regione Piemonte

Riferimenti normativi

Atti di indirizzo approvati dalla Regione.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
PEC protocollo.comuneasti@pec.it
Centralino +39.0141.399111
P. IVA 00072360050
Linee guida di design per i servizi web della PA