Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Assegnazione alloggi su riserva ex art.10 L.Regionale 3/2010 per nuclei in emergenza abitativa

Responsabile di procedimento: dott. Giolito Roberto
Responsabile di provvedimento: Lovisolo Ornella

Descrizione

Procedimento diretto ad assegnare alloggi di Edilizia sociale, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, della L.R. 3/2010, a nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa inseriti nella apposita graduatoria comunale.

Le assegnazioni su riserva effettuate dal Comune di Asti non possono superare il 50% delle assegnazioni complessive su base annua.

Destinatari del servizio

Cittadini residenti nel Comune di Asti che ricadono in una delle seguenti fattispecie previste dall’art. 6 del Regolamento 12/R della L.R. 3/2010:

  • sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell’abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all’altro coniuge;
  • devono forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
  • abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all’abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
  • si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
  • risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica

Gli sfratti per subentrata morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie, costituiscono casi di emergenza abitativa solo se si ravvisano gli estremi della morosità   incolpevole secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 14 maggio 2014 e s.m.i., attestata da adeguata documentazione, e se sia comprovabile la regolare corresponsione dei canoni di locazione per almeno 8 mesi prima dell’insorgenza della morosità.

Modalità di accesso

La domanda può inoltrata dal richiedente

Fasi di erogazione del servizio

FASE I: Approvazione graduatoria emergenza abitativa

  • Domanda in forma di autocertificazione redatta su apposito modulo
  • Istruttoria delle istanze, valutazione della loro ammissibilità e attribuzione del punteggio spettante in base a quanto previsto dall’art. 15 della D.G.C. n. 199 del 11.04.2017
  • Formulazione della graduatoria da parte della Commissione per l’Emergenza abitativa
  • Approvazione della graduatoria con determina dirigenziale emessa semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno

Fase II: Assegnazione alloggi su riserva ex art. 10 L.R. 3/2010

  • Nel periodo di vigenza della graduatoria, il Comune provvede ad assegnare gli alloggi  in base alle disponibilità di volta in volta segnalate dall’ATC. 
  • I nuclei vengono convocati dal Comune secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. In caso di mancata presentazione entro i termini stabiliti, il comune invia raccomandata A/R fissando un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per giustificare il grave impedimento alla presentazione, in mancanza del quale il nucleo perde il diritto a future assegnazioni e il Comune procede convocando il nucleo successivo.
  • I nuclei collocati in posizione utile nella graduatoria non possono rinunciare all’assegnazione dell’alloggio salvo i casi previsti dalla legge, pena la perdita del diritto a future assegnazioni
  • Le richieste che non trovano soddisfazione nella graduatoria così approvata vengono reinserite nella graduatoria successiva se permane, autocertificata e successivamente verificata, la condizione di emergenza abitativa, mantenendo come data dell’istanza quella originariamente presentata.

Le determinazioni relative all’approvazione della graduatoria e alle singole assegnazioni vengono pubblicate all’Albo Pretorio con le modalità ordinarie.

Chi contattare

Personale da contattare: Nigido Serena

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
90 giorni dalla comunicazione di messa a disposizione dell'alloggio da parte di ATC (art. 12, comma 2, L.R.3/2010)

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
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Centralino +39.0141.399111
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