Termine di conclusione
Riferimenti normativi
D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii, L.R.19/2004, D.D. Regione Piemonte n°218 del 09/07/2014
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il procedimento è finalizzato all’ottenimento del titolo autorizzatorio per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici o per la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, ai sensi dell’art.87 del D.Lgs.259/2003 e ss.mm.ii.
Il procedimento inizia con la presentazione a mezzo portale o, in via eccezionale, a mezzo pec di istanza da parte di uno o più soggetti ai quali viene comunicato l’avvio del procedimento (in caso di istanza) con le modalità, i contenuti e i tempi (max 10 giorni) dettati dagli artt.7 e 8 della L.241/90 e ss.mm.ii.
Copia dell’istanza e di tutta la documentazione allegata viene immediatamente inoltrata all’ARPA che si pronuncia circa il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche e invia il proprio parere al SUAP entro 30 giorni dalla comunicazione.
Viene verificata la completezza della documentazione e, qualora non ritenuta esaustiva, richieste integrazioni (entro 15 giorni dalla presentazione), con sospensione dei termini del procedimento.
L’istruttoria della pratica può comprendere anche l’istruttoria ed il rilascio di altri atti autorizzativi (quali ad es. l’autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione ex L.R.45/89, …) endoprocedimentali, acquisiti i quali si può procedere al rilascio dell’autorizzazione e del provvedimento conclusivo.
L’istanza di autorizzazione si intende accolta qualora entro 90 giorni dalla presentazione non venga comunicato un provvedimento di diniego (preceduto da apposito preavviso di diniego ex art.10bis L.241/90 e ss.mm.ii.) o un parere negativo da parte dell’ARPA, fatta salva l’acquisizione delle specifiche autorizzazioni necessarie.
PROVVEDIMENTO FINALE:
Autorizzazione per installazione/modifica impianto radioelettrico e Provvedimento conclusivo unico
Silenzio - assenso (90 giorni, al netto delle sospensioni) ex art.87 comma 9 D.Lgs.259/03 e ss.mm.ii
D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii, L.R.19/2004, D.D. Regione Piemonte n°218 del 09/07/2014