Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Agenzia Sociale per la locazione C.A.S.A.

Responsabile di procedimento: dott. Giolito Roberto
Responsabile di provvedimento: Lovisolo Ornella

Descrizione

Il servizio

Questa misura regionale è destinata al sostegno della creazione e sviluppo, laddove esistenti, di sportelli comunali denominati Agenzie sociali per la locazione (ASLO) ai quali è affidato il compito di favorire la mobilità abitativa mettendo in contatto proprietari privati di alloggi e famiglie vulnerabili, promuovendo, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di contratti concordati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato.

Presso il Settore servizi sociali del Comune di Asti è operativa l’Agenzia C.A.S.A.

Il sistema degli incentivi prevede:

  1. contributo a fondo perduto per gli inquilini di importo corrispondente a otto mensilità di canone per beneficiari con ISEE < a € 6.186,00 sei mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore a € 10.310,00 quattro mensilità del canone per beneficiari con ISEE fino a € 26.000.
  2. contributo a fondo perduto di € 1.500,00 per i proprietari che accettano di affittare a canone concordato almeno inferiore al 25 % rispetto al massimo importo previsto dall’accordo territoriale vigente fra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni dei conduttori ad inquilini.

Destinatari del servizio

Cittadini residenti nel Comune di Asti da almeno un anno

Modalità di accesso e di erogazione

La domanda può essere inoltrata dal richiedente in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di un paese dell’UE ovvero, per i cittadini non appartenenti all’UE, possesso di regolare permesso di soggiorno
  • indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 26.000 euro. A tal proposito la Commissione valuterà caso per caso la situazione economica del nucleo richiedente privilegiando l’accesso dei nuclei con reddito più basso o che si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo
  • residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel Comune di Asti
  • non titolarità del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà esclusivi (salvo che di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati sul territorio della Provincia di Asti
  • per i giovani di età inferiore ai 35 anni in uscita dal nucleo familiare di origine e per le vittime di violenza i requisiti soggettivi di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 sono riferiti al nucleo costituendo.

Fasi di erogazione del servizio

  • Domanda in forma di autocertificazione redatta su apposito modulo.
  • Istruttoria a cura del Servizio competente.
  • Acquisizione parere della Commissione Comunale per l’emergenza abitativa, integrata dai rappresentanti delle associazioni firmatarie dell’Accordo territoriale.
  • In caso di parere positivo, l’Agenzia C.A.S.A. comunica con lettera scritta all’interessato le modalità di erogazione del contributo, che sarà condizionato alla sottoscrizione di contratto a canone concordato e alla disponibilità di fondi. Si richiede pertanto che, prima della sottoscrizione, l’interessato prenda contatti con l’Agenzia C.A.S.A. al fine di verificare l’ammissibilità a contributo, in caso contrario non viene garantita l’erogazione del contributo.
  • Consegna all’Agenzia C.A.S.A. di copia del contratto registrato.
  • Provvedimento di ammissione a contributo adottato dal Dirigente del Settore.
  • Le determinazioni di ammissione a contributo vengono pubblicate all'Albo Pretorio con le modalità ordinarie.

Chi contattare

Personale da contattare: Nigido Serena, Vernetti Stefania

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
In media 45 giorni dalla consegna all'Agenzia C.A.S.A. di copia del contratto di locazione debitamente registrato

Riferimenti normativi

Regionale: Delibere annuali contenenti le linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell’affitto

Comunale: Criteri per l’attuazione delle linee di intervento regionali in materia di politiche abitative allegati alla D.G.C. n. 153 del 31.3.2015

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
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Centralino +39.0141.399111
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