Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Oggetti rinvenuti

Responsabile di procedimento: Saracco Riccardo

Descrizione

L’ufficio  Oggetti Rinvenuti accoglie documenti ed oggetti smarriti sul territorio cittadino. L’obiettivo è di risalire nel più breve tempo possibile al legittimo proprietario al fine della restituzione.(Codice civile art.. 927  e seguenti, DGC 421 del 08/09/2015)

Nel caso di ritrovamento di documenti e/o di oggetti, per i quali emerge il legittimo proprietario, viene inviata all’interessato  una comunicazione d’invito a presentarsi per il ritiro. Il ritiro comporta la corresponsione da parte dell’interessato delle spese di custodia (da considerare per tutto il periodo di giacenza) che sono stabilite con apposita deliberazione

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore, in assenza di indicazioni relative all’appartenenza, questi vengono conservati presso i locali dell’Ufficio Oggetti Rinvenuti in attesa che il proprietario si metta in contatto con l’Ufficio.
Al termine di ogni mese viene curata la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dell’elenco degli oggetti pervenuti all’Ufficio in quel mese.

Dopo un anno, dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio, ma non oltre tre mesi da tale termine, la proprietà di tali oggetti, non reclamati dal proprietario, può essere richiesta dal ritrovatore. Il mancato ritiro entro tale termine comporta  l’acquisizione in proprietà da parte del Comune
Gli indumenti usati, sono distrutti redigendo apposito verbale.

Per informazioni telefoniche

0141-399880

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
15 mesi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 30

Allegati

File con estensione doc Allegato: Informativa Privacy rinvenuti.doc
(Pubblicato il 11/07/2019 - Aggiornato il 11/07/2019 - 38 kb - doc)
Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
PEC protocollo.comuneasti@pec.it
Centralino +39.0141.399111
P. IVA 00072360050
Linee guida di design per i servizi web della PA