Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizio Elettorale e URP

Descrizione

I cittadini dell’Unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, devono presentare al Sindaco del comune di residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee.

Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione e cioè entro il 25 febbraio 2019  (considerando data della votazione domenica 26 maggio 2019).

La domanda potrà essere presentata all’ufficio Elettorale oppure all’URP del Comune di Asti, spedita mediante raccomandata o inviata tramite pec a: protocollocomuneasti@pec.it

Si allegano i moduli di domanda in lingua rumena ed inglese.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

nessun costo

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .

Allegati

File con estensione pdf modulo in inglese: 25 - Modulo in inglese.pdf
(Pubblicato il 01/02/2019 - Aggiornato il 01/02/2019 - 214 kb - pdf)
File con estensione pdf modulo in rumeno: 21 - Modulo in rumeno.pdf
(Pubblicato il 01/02/2019 - Aggiornato il 01/02/2019 - 214 kb - pdf)
Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
PEC protocollo.comuneasti@pec.it
Centralino +39.0141.399111
P. IVA 00072360050
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