Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Interventi di sostegno alla genitorialità e interventi di assistenza socio-educativa destinati ai minori a rischio di emarginazione e alle loro famiglie per il raggiungimento dell’autonomia personale e sociale

Responsabile di procedimento: dott. Giolito Roberto
Responsabile di provvedimento: Gai Cristina

Descrizione

Il Servizio di Educativa Territoriale (SET) si sostanzia in una serie di interventi di supporto educativo e relazionale a favore di famiglie, minori e adulti che vivono in una condizione di disagio. L’intervento può essere realizzato al domicilio e/o sul territorio ed è finalizzato al superamento di temporanee situazioni di disagio, in un’ottica di graduale sviluppo dell’autonomia e di positiva integrazione sociale.

Destinatari del servizio

Cittadini residenti nel Comune di Asti.

Origine del procedimento

L’intervento di educativa domiciliare e/o territoriale viene attivato dal Servizio sociale Professionale, a seguito di prescrizione dell’Autorità Giudiziaria, o di segnalazione da parte di altri enti del territorio (scuola, NPI, etc..) o su richiesta di supporto da parte dello stesso nucleo familiare.

Fasi del procedimento

A seguito di segnalazione da parte di enti del territorio, richiesta da parte dello stesso nucleo o prescrizione da parte dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale dei minorenni), l’Assistente Sociale referente caso attiva l’intervento di educativa territoriale.

A seconda della valutazione professionale dell’Assistente Sociale referente caso, tenuto conto delle eventuali prescrizioni del provvedimento giudiziario, vengono definiti:

  • obiettivi dell’intervento educativo;
  • tempistiche e periodicità dell’intervento educativo;
  • luoghi in cui si svolgono gli interventi educativi (sede comunale, domicilio del minore/nucleo, luoghi pubblici del territorio, etc…);
  • modalità degli interventi educativi;
  • professionisti che intervengono a supporto della progettualità educativa (NPI, etc..).

Il professionista che gestisce gli interventi educativi è l’educatore professionale, che a seguito di un periodo di osservazione (1 mese circa), elabora un progetto educativo individualizzato (o di gruppo se si attiva una progettualità di gruppo) e aggiorna periodicamente l’Assistente Sociale referente caso circa l’andamento della progettualità attivata.

La modulistica è interna al servizio per l’attivazione, non rivolta al cittadino

Chi contattare

Personale da contattare: Ruotolo Jennifer

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Il termine di conclusione è legato alle tempistiche ed alle modalità indicate nel progetto educativo individualizzato, spesso modificabili in itinere data la natura strettamente soggettiva e personalizzata dell’intervento professionale.

Riferimenti normativi

Normativa nazionale

  • Legge n. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
  • Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”

Normativa regionale

  • Legge regionale n. 1 del 28 gennaio 2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali”.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
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Centralino +39.0141.399111
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