Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Rilascio Di Permesso Di Costruire A Sanatoria (Condono Edilizio)

Responsabile di procedimento: Fantone Chiaffredo
Responsabile di provvedimento: Fantone Chiaffredo

Descrizione

Il procedimento é diretto alla definizione di pratiche di condono edilizio fino al rilascio di atto finale (Permesso di Costruire) che regolarizza gli abusi edilizi commessi.

L'istanza viene proposta da parte dei soggetti legittimati;

Entro 30 giorni dall'istanza, l’Ufficio comunica il responsabile del procedimento (L.241/90) richiedendo l’eventuale documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria della pratica stessa; entro i successivi 90 giorni, il responsabile del procedimento formula la proposta di provvedimento richiedendo, in caso di accoglimento dell’istanza, la documentazione necessaria per la definizione della pratica stessa.

Quando la documentazione agli atti risulta completa, entro i 60 giorni successivi, viene adottato il provvedimento autorizzativo finale da parte del Dirigente del Settore Urbanistica. I tempi possono variare a seconda della tipologia della pratica e in caso sia necessaria l’acquisizione di pareri/nulla osta da parte di altri Uffici/Enti interessati.

Il Provvedimento conclusivo é il Permesso Di Costruire A Sanatoria (Condono Edilizio) ovvero, in caso di non accoglimento, la Determinazione Dirigenziale Di Diniego Definitivo avverso la quale é possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dal ricevimento della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente Della Repubblica

Il Permesso a sanatoria viene poi pubblicato all’Albo Pretorio telematico e al Pubblico Registro Informatico dei Permessi ai sensi del DPR 380/2001

Gli utenti, tramite il portale, possono presentare:

Inoltre, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa per il contenimento dei contagi da Covid-19, gli interessati possono contattare telefonicamente l'ufficio oppure prenotare una video chiamata.

Chi contattare

Personale da contattare: Negro Enzo

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
180 giorni

Costi per l'utenza

Versamento del Contributo di Costruzione al Comune (determinato sulla base di quanto contenuto nella Disciplina Comunale specifica) di Oblazione allo Stato prevista dalla Legge che istituisce il Condono

Il ritiro del Permesso a sanatoria é subordinato al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo (vedasi l'apposita sezione sul Portale dedicata aia pagamenti https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=005005&IdSU=Sue&IdPage=Pag) e dell'imposta di bollo

Riferimenti normativi

Servizio online

Recapiti e contatti
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Centralino +39.0141.399111
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