Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Verifica delle relazioni ex Legge 10 di contenimento dei consumi energetici

Responsabile di procedimento: Carantoni Paolo
Responsabile di provvedimento: Carantoni Paolo
Responsabile sostitutivo: dott. Paolo Oreste Morra

Uffici responsabili

Servizio Ambiente

Descrizione

Procedimento diretto ai professionisti termotecnici

 

Chi contattare

Personale da contattare: Vittone Valerio

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
L’espressione del parere avviene normalmente in 10 giorni e non è regolata da specifiche normative

Riferimenti normativi

  • Decreto Legislativo 29/12/2006 n. 311 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” – in vigore dal 2 febbraio 2007

  • Deliberazione del Consiglio Regionale del 11 gennaio 2007, n. 98-1247 “Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento” – in vigore dal 24 febbraio 2007

  • Legge Regionale n. 13: “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia” (testo coordinato con LR 03/09, LR 20/09 e LR 22/09) – in vigore dal 15 giugno 2007

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 59/09 “Attuazione del decreto legislativo 192/05” – in vigore dal 25 giugno 2009

  • Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 “Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ex art. 21, c. 1, lett. d), e) ed f)” – in vigore dal 1 ottobre 2009

  • Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 “Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ex art. 21, c. 1, lett. g) e p)” – in vigore dal 1 ottobre 2009

  • Deliberazione Consiglio Comunale n. 61 del 03/04/2007 “Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative in materia di 

  • energia” – in vigore dal 10 maggio 2007

  • Decreto Ministeriale 26/06/2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” – in vigore dal 25 luglio 2009

  • Deliberazione della Giunta Regionale del 30 settembre 2008, n. 35-9702 “Disposizioni attuative in materia di impianti termici” – in vigore dal 15 ottobre 2009

  • Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e Disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell’art. 21 c. 1, lett. a) b) e q)” – in vigore dal 1 aprile 2010

  • Legge Regionale n. 20 del 14/07/2009 “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica” – in vigore dal 31 luglio 2009

  • Legge Regionale n. 20 del 14/07/2009 come modificata dalla LR 1/2011 “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”– in vigore dal 19 marzo 2011

  • Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Allegato 3 (articolo 11, comma 1): “Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce” - in vigore dal 31 maggio 2012

  • Decreti Ministeriali 26/06/2015 recanti i requisiti minimi di prestazione energetica, i modelli di relazione ex Legge 10/91 e le linee guida per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica

 
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Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
201927030100%
202016730100%
202120830100%

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