Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Iscrizione nel registro delle attività industrie insalubri

Responsabile di procedimento: Carantoni Paolo
Responsabile di provvedimento: Carantoni Paolo
Responsabile sostitutivo: dott. Paolo Oreste Morra

Uffici responsabili

Servizio Ambiente

Descrizione

Procedimento finalizzato a vietare la attivazione di un’attività industriale/artigianale/commerciale, o subordinarla a determinate cautele nell'interesse della salute pubblica, qualora sia compresa negli elenchi di cui al Decreto Ministeriale 05/09/1994

Procedimento ad iniziativa di parte: comunicazione

NPUT: comunicazione da presentare al Comune 15 giorni prima dell’inizio delle attività

Comune – Settore Patrimonio Ambiente e Reti

  • verifica i requisiti soggettivi del proponente l’istanza

  • verifica dei requisiti amministrativi (marca da bollo, modulistica corretta, …)

  • verifica dei requisiti oggettivi (elenchi del DM 05/09/94)

    • se l’attività si trova in una zona propria del PRGC predispone il provvedimento formale di iscrizione nel Registro delle Attività Insalubri, lo pubblica e lo trasmette al soggetto che ha comunicato l’avvio

    • se l’attività si trova in una zona impropria del PRGC, richiede il parere igienico sanitario all’ASL AT, fatta salva l’acquisizione degli oneri di istruttoria dovuti all’ASL AT, che a sua volta richiede il contributo tecnico-scientifico di ARPA per gli aspetti ambientali; acquisito il parere igienico-sanitario dell’ASL AT, corredato dal parere ambientale di ARPA, predispone il provvedimento formale di iscrizione nel Registro delle Attività Insalubri, lo pubblica e lo trasmette al soggetto che ha comunicato l’avvio

MODALITÀ CON CUI GLI INTERESSATI POSSONO RICHIEDERE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO IN CORSO

  • Consultazione delle Linee Guida allo Scarico di Acque Reflue Domestiche, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 372 del 28/07/2015, scaricabili dal portale trasparenza – Servizio Ambiente

  • Contatto telefonico con il Servizio Ambiente

  • Download del modulo di istanza dal portale dell’ASP Spa – Sezione Idrico Integrato (http://www.asp.asti.it/idrico-integrato/fognature/allacciamenti-fognature/)

STRUMENTI DI TUTELA DELL’INTERESSATO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L 241/90, avverso il provvedimento finale

  • è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni (combinato disposto degli articoli 29 e 41 del DLgs 104/2010)

o, in alternativa,

  • ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni (articolo 9 del DPR 1199/1971),

entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento finale o dalla piena conoscenza di esso

MODULISTICA

  1. Modulo di comunicazione per Attività Insalubre in zona propria

  2. Modulo di comunicazione per Attività Insalubre in zona impropria

B1 modello per parere ASL AT

B2 Modello per parere ARPA

 

Chi contattare

Personale da contattare: Vittone Valerio

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Procedimento in regime di comunicazione da avviare da parte dell’attività, 15 giorni prima

Costi per l'utenza

Non fruisce del servizio di pagamento digitale delle marche da bollo o oneri di istruttoria presso l’ASL AT

 

Riferimenti normativi

  • Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934, recante Testo Unico delle Leggi Sanitarie, art 216

 
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Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
2020490100%
2021190100%

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
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