Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
ACCORDO DI PROGRAMMA - D.G.R. 15 MAGGIO 2023 N. 16-6873 PROGRAMMA REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA PER IL TRIENNIO 2022-2024 APPROVAZIONE PERCORSO DI ELABORAZIONE DEL NUOVO MODELLO DELLE CURE SOCIO SANITARIE INTEGRATE PER L’ATTUAZIONE DEL LEA PERCORSO ASSISTENZIALE INTEGRATO
Note
ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO AI SENSI D.G.R. n. 16 - 6873 del 15 maggio 2023
Allegati
(Pubblicato il 30/05/2024 - Aggiornato il 30/05/2024 - 1160 kb - pdf)