SI COMUNICA CHE L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE TERMINERA' IL 31 MARZO P.V.
FINO A TALE DATA LA PROCEDURA REGIONALE NON FORNIRA' IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE ALLE PRATICHE AMMISSIBILI.
COME PER LE EDIZIONI PRECEDENTI, LE LIQUIDAZIONI DEI CONTRIBUTI AVVERRANNO INDICATIVAMENTE ENTRO IL MESE DI APRILE.
PER EVENTUALI CHIARIMENTI CONTATTARE IL SEGUENTE NUMERO 0141 399496.
Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. I bandi, promossi dalla Regione Piemonte, vengono gestiti dai Comuni capofila degli ambiti territoriali definiti con Delibera Regionale.
Il Comune di Asti è capofila dell’ambito 8 che raggruppa i seguenti Comuni:
ANTIGNANO, ARAMENGO, AZZANO D'ASTI, BALDICHIERI D'ASTI, CALLIANO, CAMERANOCASASCO, CANTARANA, CASORZO, CASTAGNOLE MONFERRATO, CASTELL'ALFERO,CASTELLERO, CASTELLO DI ANNONE, CELLE ENOMONDO, CERRETO D'ASTI, CERRO TANARO, CHIUSANO D'ASTI, CINAGLIO, CISTERNA D'ASTI, COCCONATO, CORSIONE,CORTANDONE, CORTANZE, CORTAZZONE, COSSOMBRATO, CUNICO, FRINCO, GRANA, GRAZZANO BADOGLIO, ISOLA D'ASTI, MARETTO, MONALE, MONCALVO, MONGARDINO, MONTECHIARO D'ASTI, MONTEMAGNO, MONTIGLIO MONFERRATO, MORANSENGO, PASSERANO MARMORITO, PENANGO, PIEA, PIOVA' MASSAIA, PORTACOMARO, REFRANCORE, REVIGLIASCO D'ASTI, ROBELLA, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO, SAN DAMIANO D'ASTI, SAN MARTINO ALFIERI, SCURZOLENGO, SETTIME, SOGLIO, TIGLIOLE, TONCO, TONENGO, VIALE D'ASTI, VIARIGI, VILLA SAN SECONDO, VILLAFRANCA D'ASTI
Il Comune di Asti rende noto che dal 17 ottobre 2022 fino al 15 dicembre 2022 sono aperti i termini per la partecipazione al
Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022.
ART. 1 -REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2022
A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (17 ottobre 2022):
1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito n. 8;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese
accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2022 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.619,58 (equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2022) e incidenza del canone di
locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo (risultante dalla attestazione ISEE 2022) superiore al 14 per cento;
fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce SOMMA
DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.619,58, ma inferiore a euro 25.000
rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli
oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2022 risulti superiore al
24 per cento.
Per la fascia a) e per la fascia b) per il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.752,42 (limite 2022 per l’accesso all’edilizia sociale come stabilito con DD della Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare abitativo, n. 1668 del 29 ottobre 2021).
In applicazione al principio di gradualità stabilito dall’art. 2 comma 3, del D.M. 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l’accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) raccolte
dai comuni.
Qualora le risorse non siano sufficienti per l’integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all’incidenza del canone più alta
5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2022 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2022;
8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
La disposizione non si applica:
- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.
Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2022 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.
Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 218 del 13 luglio 2022, sono tenuti, successivamente alla erogazione dei contributi a “comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto ovvero,comunque, interloquiscono con l’INPS secondo le modalità dallo stesse ente indicate”
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
2.3 copia attestazione ISEE 2022 in corso di validità;
2.4 In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt.1, comma 8.
2.5 In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.
2.6 In caso di percepimento di sostegni economici per il sostegno al pagamento del canone di affitto 2022 erogati da soggetti pubblici o privati, questi vanno dichiarati nella domanda di partecipazione
2.6 Copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2022 (eventuali integrazioni di documentazione sono possibili entro il termine del 31 dicembre 2022)
Art. 3 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO CONTRIBUTO FONDO 2022
1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.
3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.
In applicazione del principio di gradualità stabilito dall’art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l’accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.
Qualora le risorse non siano sufficienti per l’integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all’incidenza del canone più alta.
4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.
5. Sono scomputati dal contributo eventuali diversi sostegni economici per la medesima finalità di sostegno al pagamento del canone di affitto 2022 erogati da altri soggetti pubblici o privati.
6. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un’unica soluzione.
ART. 4- CASI PARTICOLARI
1. Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 17 ottobre 2022.
Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l’importo non erogato alla Regione, secondo le indicazioni del Settore Politiche di Welfare abitativo.
ART. 5- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta sullo schema allegato al presente bando deve essere presentata al Comune di Asti tassativamente pena esclusione della medesima dal 17 ottobre 2022 fino al 15 dicembre 2022 con le seguenti modalità:
*** ESSENDO TERMINATE LE DISPONIBILITA' DI PRENOTAZIONE PER LA CONSEGNA A MANI, LA DOMANDA, CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, DOVRA' ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE RACCOMANDATA A/R da inviare al Comune di Asti – Servizio Casa e lavoro – Piazza Catena, 3 – 14100 Asti ENTRO IL 15 dicembre 2022 (fa fede il timbro postale).
PER EVENTUALI INFORMAZIONI CONTATTARE IL N. TELEFONICO 3312316200
Dell’esito dell’istruttoria verrà data comunicazione con le seguenti modalità: mail/contatto telefonico.
Art. 7- CONTROLLI E SANZIONI
1. Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L’Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.
Art. 8 -DISPOSIZIONI FINALI
1. Informativa privacy: titolare del trattamento è la Città di Asti, Palazzo Civico - Piazza San Secondo,1
2. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Politiche Sociali, Istruzione, servizi educativi, Dott. Roberto Giolito