Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Autorizzazioni attività rumorose in deroga acustica

Responsabile di procedimento: Carantoni Paolo
Responsabile di provvedimento: Carantoni Paolo
Responsabile sostitutivo: dott. Paolo Oreste Morra

Uffici responsabili

Servizio Ambiente

Descrizione

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

CHE COS’È

Il Comune classifica il proprio territorio zone  attribuendo loro una delle 6 classi, per ciascuna delle quali valgono determinati limiti acustici.

Per individuare la propria classe di appartenenza è possibile utilizzare il link interattivo: http://sit.comune.asti.it/site/?map=PRGAsti e flaggare prg_classificazione_acustica.

Le attività rumorose temporanee che prevedono il superamento dei limiti vigenti possono essere autorizzate in deroga.

I limiti vigenti sono i seguenti:

classe acustica

limite diurno

(06:00-22:00)

limite notturno

(22:00-06:00)

colore

assoluto

differenziale

assoluto

differenziale

1

50

5

40

3

 

2

55

5

45

3

 

3

60

5

50

3

 

4

65

5

55

3

 

5

70

5

60

3

 

6

70

//

70

//

 

 

Sono attività rumorose temporanee gli eventi/cantieri di seguito elencati in modo non esaustivo:

  • attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici, imprese, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto, cene propiziatorie;
  • attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli privati, associazioni, organizzazioni e assimilabili), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
  • eventi sportivi gestiti da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
  • cantieri edili, stradali ed industriali.

QUANDO NON SERVE LA DEROGA

Sono sempre autorizzate in deroga e, pertanto, sono esentate dalla presentazione domanda, le seguenti attività:

  • cantieri attivati per il ripristino urgente di servizi di primaria utilità
  • cantieri esterni di durata fino a 3 giorni feriali, tra le 8:00 e le 20:00
  • cantieri interni per la ristrutturazione di locali, tra le 8:00 e le 20:00 nei giorni feriali con almeno un’ora di pausa tra le 12:00 e le 15:00 e tra le 09:00 e le 12:00 il sabato
  • spettacoli e manifestazioni con sorgenti sonore mobili (sfilate, bande musicali, ecc.) tra le 09:00 e le 22:00
  • luna park, circhi e feste popolari, cortei storici, corsa del Palio, festival delle Sagre, eventi sportivi, mercati, fiere non superiori a 3 giorni consecutivi (ad esclusione dei luna park), in tra le 9:00 e le 22:00
  • attività non riconducibili a spettacoli e manifestazioni con sorgenti sonore mobili esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza
  • esercitazioni di sbandieratori e musici
  • attività svolta in assenza di persone esposte al rumore

Le attività a bassa rumorosità, ossia che diffondono musica nel rispetto dei limiti vigenti e che, pertanto, non devono richiedere la deroga, sono soggette alla seguente procedura:

  • fino alle 23.30 nei giorni venerdì/sabato/prefestivi (fino alle ore 22.30 degli altri giorni), non occorre alcuna comunicazione;
  • oltre le ore 23.30 e non oltre le ore 01.00 del giorno successivo nei giorni venerdì/sabato/prefestivi (oltre le ore 22.30 e non oltre le ore 24.00 negli altri giorni), occorre una comunicazione formale via PEC al Servizio Ambiente (MODULO 5)

COME SI RICHIEDE LA DEROGA

La domanda deve essere presentata al Servizio Ambiente.

Può essere presentata dal legale rappresentante o responsabile del cantiere o dell'associazione che gestisce l'attività rumorosa.

Nella domanda devono essere specificate le generalità e i dati fiscali del richiedente, il tipo di attività, il luogo e il periodo di durata del cantiere o della manifestazione.

È importante indicare un numero di telefono per essere ricontattati nel caso vi sia bisogno di integrazioni/correzioni, ecc.

La domanda deve essere inviata via PEC (protocollo.comunasti@pec.it) allegando copia digitale del modulo (in fondo alla pagina il link ai vari moduli) compilato e firmato, corredato da marca da bollo ed eventuali allegati. Al momento del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere portato l’originale della domanda ed una seconda marca da bollo da apporre sull’atto.

La domanda è semplificata (MODULO 1 per manifestazioni e MODULO 3 per cantieri) quando occorre una deroga per eventi della durata non superiore a tre giorni anche non consecutivi.

La domanda è ordinaria (MODULO 2 per manifestazioni e MODULO 4 per cantieri) quando occorre una deroga per eventi della durata superiore a tre giorni, anche non consecutivi, e fino a 30 giorni. Solo in questo caso occorre corredare la domanda con una Documentazione di Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale

link: Elenco tecnici competenti in acustica della Regione Piemonte

QUANTO TEMPO OCCORRE

La domanda semplificata deve essere presentata almeno 5 giorni lavorativi (una settimana) prima dell’evento.

La domanda ordinaria richiede il parere di ARPA e, pertanto, deve essere presentata almeno 10 giorni lavorativi (due settimane) prima dell’evento

L'autorizzazione non è soggetta a silenzio assenso.

QUANTO COSTA

Costo della domanda: 16,00 € per la marca da bollo da apporre sul MODULO

Costo dell’autorizzazione: 16,00 € per la marca da bollo da apporre sull’AUTORIZZAZIONE

Qualora il soggetto richiedente sia una ONLUS o assimilabile non vi sono costi.

SANZIONI

Il superamento dei limiti prevede una sanzione compresa tra 516,46 e 5.164,57 Euro

La violazione dell’autorizzazione prevede una sanzione compresa tra 258,23 e 10.329,14 Euro

Il mancato rispetto di un’ordinanza prevede una sanzione compresa tra 1.032,91 e 10.329,14 Euro

Chi contattare

Personale da contattare: Vittone Valerio
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

NORMATIVA ACUSTICA ESSENZIALE

Legge 26/10/1995 n. 447 - Legge Quadro Sull'inquinamento Acustico

DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Decreto 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico

DPCM 16/04/1999  n. 215 - Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

DPR 19/102011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese

Regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Asti (link: https://trasparenza.comune.asti.it/archivio19_regolamenti_0_5471.html)

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
2019707100%
2020217100%
2021237100%

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .

Allegati

File con estensione docx Comunicazione attività a bassa rumorosità: MODULO 5 COMUNICAZIONE Bassa Rumorosità.docx
(Pubblicato il 12/08/2021 - Aggiornato il 12/08/2021 - 23 kb - docx)
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