Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

CONTRIBUTO AFFITTO - FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2019-2020

Responsabile di procedimento: dott. Giolito Roberto
Responsabile di provvedimento: dott. Giolito Roberto

Descrizione

Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. I bandi, promossi dalla Regione Piemonte, vengono gestiti dai Comuni capofila degli ambiti territoriali definiti con Delibera Regionale.

Il Comune di Asti è capofila dell’ambito 8 che raggruppa i seguenti Comuni:

ANTIGNANO, ARAMENGO, AZZANO D'ASTI, BALDICHIERI D'ASTI, CALLIANO, CAMERANO CASASCO, CANTARANA, CASORZO, CASTAGNOLE MONFERRATO, CASTELL'ALFERO, CASTELLERO, CASTELLO DI ANNONE, CELLE ENOMONDO, CERRETO D'ASTI, CERRO TANARO, CHIUSANO D'ASTI, CINAGLIO, CISTERNA D'ASTI, COCCONATO, CORSIONE, CORTANDONE, CORTANZE, CORTAZZONE, COSSOMBRATO, CUNICO, FRINCO, GRANA, GRAZZANO BADOGLIO, ISOLA D'ASTI, MARETTO, MONALE, MONCALVO, MONGARDINO, MONTECHIARO D'ASTI, MONTEMAGNO, MONTIGLIO MONFERRATO, MORANSENGO, PASSERANO MARMORITO, PENANGO, PIEA, PIOVA' MASSAIA, PORTACOMARO, REFRANCORE, REVIGLIASCO D'ASTI, ROBELLA, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO, SAN DAMIANO D'ASTI, SAN MARTINO ALFIERI, SCURZOLENGO, SETTIME, SOGLIO, TIGLIOLE, TONCO, TONENGO, VIALE D'ASTI, VIARIGI, VILLA SAN SECONDO, VILLAFRANCA D'ASTI                                                                                                                                                   

Requisiti di accesso annualità 2019

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (1° settembre 2020):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito n. 8;

3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro  6.000,00; 

4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione  della domanda dalla quale risulti un valore del reddito complessivo uguale                 o inferiore a euro 13.338,26; l’incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto nel 2019, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 deve essere superiore al 28% per cento;

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;

6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2019 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2019;

8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell’anno 2019 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al  Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;

9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;

- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;

- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

Requisiti di accesso annualità 2020

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (1° settembre 2020):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito n. 8;

3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro  6.000,00;                                                 

4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.338,26, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2019 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 superiore al 14 per cento;

fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per l’accesso all’edilizia sociale).

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;

6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2020;

8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell’anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al  Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;

9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;

- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;

- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.                                                                                                                                                                                                                                           

Il Comune capofila emette il bando e garantisce la possibilità di presentare le domande dal 1 settembre al 30 settembre 2020. Il bando e il modulo di domanda, redatto sulla base dello schema regionale, vengono pubblicati sui siti di ciascun comune appartenete all’ambito. I cittadini interessati presentano la domanda al Comune di residenza secondo le modalità da esso stabilito.

Per il cittadini residenti nel Comune di Asti alla data del 1 settembre 2020 sono previste le seguenti modalità di consegna delle domande:

  • tramite pec all’indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it – attenzione Servizio Casa e Lavoro, inviando un unico file in formato pdf contenente sia la domanda che tutta la documentazione richiesta;
  • tramite raccomandata A/R da inviare al Comune di Asti – Servizio Casa e lavoro – Piazza S. Secondo, 1 – 14100 Asti nel periodo di apertura del bando 1 settembre - 30 settembre 2020 (fa fede il timbro postale)
  • presso lo Sportello di Segretariato Sociale, Via Natta 3, previo appuntamento ai seguenti recapiti telefonici dedicati: 334 1155614 - 334 6475405,  che saranno attivi dal LU al VE dalle ore 8,30 alle ore 13,00 partire da Lunedì 24 agosto 2020:

Il Comune capofila procede all’istruttoria di tutte le domande presentate ai Comuni dell’ambito 8, effettuando controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, di quelle di altri enti della P.A. e richiedendo, nei casi opportuni, l’intervento della Guardia di Finanza.

Al termine dell’istruttoria, le domande verranno ammesse sulla base dei seguenti criteri:

CONTRIBUTO FONDO 2019

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al  28% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

2. Il contributo teorico è riconosciuto in misura differenziata, rispetto alle fasce reddituali dei richiedenti, come segue:

 100% per reddito complessivo del nucleo fino a euro 6.669,13;

 75% per reddito complessivo del nucleo tra euro 6.669,14 e euro 10.000,00;

 50% per reddito complessivo del nucleo tra euro 10.000,01 e euro 13.338,26.

CONTRIBUTO FONDO 2020

3. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

4. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall’art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l’accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l’integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all’incidenza del canone più alta.

DISPOSIZIONI COMUNI AL FONDO 2019 E 2020

5. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per  ciascun ambito dal Comune capofila applicando al contributo teorico spettante la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

6. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

7. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un’unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Chi contattare

Personale da contattare: Lovisolo Ornella

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Entro il termine che verrà stabilito della regione Piemonte

Riferimenti normativi

Nazionale:

  • Legge 431/1978 art. 11, comma 8

Regionale:

  • D.G.R. n. 6-1164 del 27.3.2020 relativa al Fondo 2019
  • D.G.R. n. 5-1531 del 19.6.2020 relativa al Fondo 2020

 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2021
Recapiti e contatti
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Centralino +39.0141.399111
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