Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Provvedimenti igienico-sanitari

Responsabile di procedimento: Carantoni Paolo
Responsabile di provvedimento: Carantoni Paolo
Responsabile sostitutivo: dott. Paolo Oreste Morra

Uffici responsabili

Servizio Ambiente

Descrizione

  • Fase di Verifica

  • Fase di Specificazione

  • Fase di Valutazione

rocedimento diretto Enti e Imprese che intendono realizzare i progetti di cui all’allegato B3 della LR 40/1998 e smi, di cui si riporta una breve sintesi non esaustiva e variabile:

FASE DI VERIFICA se neppure parzialmente in aree protette

FASE DI VALUTAZIONE = se nuova realizzazione e anche parzialmente in aree protette

soglie dimensionali del 50% se anche parzialmente in area protetta

Agricoltura

n. 1 coltivazione agrarie intensiva > 10 Ha

n. 2 forestazione > 20 Ha o deforestazione > 5 Ha

n. 3 irrigazione S > 300 Ha

Progetti di infrastrutture

n. 4 strade extraurbane principali o secondarie comunali

n. 5 strade comunali n ≥ 4 corsie e L >1,5 km

n. 6 tramvie e metropolitane

n. 7 parcheggi > 500 posti

Industria energetica

n. 8 oleodotti e gasdotti distribuzione comunale, L > 20 km

Altri progetti

n. 9 porti

n. 10 port

n. 11 modifiche o estensioni di progetti con notevoli ripercussioni negative sull’ambiente

Esclusione automatica

non parzialmente in aree protette

2/a - forestazione finanziata Regione

2/b - forestazione finanziata UE

FASI DEL PROCEDIMENTO DALL’INPUT ALL’OUTPUT

NPUT: istanza di VIA – Fase di Verifica e Fase di Specificazione

Servizio Ambiente:

  • verifica i requisiti soggettivi del proponente l’istanza

  • verifica dei requisiti amministrativi (marca da bollo, modulistica corretta, …)

  • verifica dei requisiti oggettivi (conformità con le categorie All. B3 della LR 40/98)

  • pubblica sul portale Web l’avviso di avvio del provedimento

Organo Tecnico per la VIA:

  • effettua l’istruttoria nel rispetto delle norme sui procedimenti amministrativi (L. 241/90 e smi)

  • redige la relazione istruttoria per il rilascio del provvedimento finale

  • sottofasi: non è ammessa interruzione dei tempi per richiesta di integrazioni

Comune – Servizio Ambiente

  • Predispone il provvedimento finale e lo pubblica

  • Rilascia al proponente il provvedimento finale

INPUT: istanza di VIA – Fase di Valutazione

Servizio Ambiente:

  • verifica i requisiti soggettivi del proponente l’istanza

  • verifica dei requisiti amministrativi (marca da bollo, modulistica corretta, …)

  • verifica dei requisiti oggettivi (conformità con le categorie All. B3 della LR 40/98)

Organo Tecnico per la VIA:

  • effettua l’istruttoria nel rispetto delle norme sui procedimenti amministrativi (L. 241/90 e smi)

  • redige la relazione istruttoria per il rilascio del provvedimento finale

  • sottofasi: è ammessa interruzione dei tempi per richiesta di integrazioni e il procedimento può assorbire tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed all’esercizio

  • dell’opera

Comune – Settore Patrimonio Ambiente e Reti

  • Predispone il provvedimento finale e lo pubblica

  • Rilascia al proponente il provvedimento finale

STRUMENTI DI TUTELA DELL’INTERESSATO

sensi dell'articolo 3, comma 4, della L 241/90, avverso il provvedimento finale

  • è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni (combinato disposto degli articoli 29 e 41 del DLgs 104/2010)

o, in alternativa,

  • ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni (articolo 9 del DPR

  • 1199/1971),

entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento finale o dalla piena conoscenza di esso

 

 

 

 

 
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Chi contattare

Personale da contattare: Vittone Valerio

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
se di Verifica: Tempo minimo 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso Tempo massimo 75 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso Fase di Valutazione: giudizio di compatibilità ambientale entro 150 giorni dalla data di deposito I tempi

Costi per l'utenza

Non fruisce di servizio di pagamento digitale

 
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Riferimenti normativi

  • Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale

  • Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità.

  • Legge regionale n. 40 del 14 dicembre 1998, Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione

  • Deliberazione del Consiglio Regionale 20 settembre 2011, n. 129 – 35527, Aggiornamento della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4738 del 6 marzo 2017, Aggiornamento legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

  • Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB, Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA

  • Deliberazione del Consiglio Regionale n. 129-35527 del 20 settembre 2011, Aggiornamento legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

 

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
2019130100%
2020230100%
2021130100%

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
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