Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Addizionale IRPEF

Responsabile di procedimento: Dabbene Giuliana Maria

Uffici responsabili

Servizio Gestione Tributi

Descrizione

Il Comune di Asti con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27 aprile 2022 ha approvato le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022.
La presente deliberazione e l'allegato regolamento sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it

 

Il Comune di Asti, ha modificato l'addizionale comunale all'IRPEF per l'esercizio finanziario 2013 con DCC n. 33 del 26/09/2013  - vedi allegato  - (La presente deliberazione  è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi il 1/10/2013.)

Il Comune di Asti, ha mantenuto invariata, per l'esercizio finanziario 2012, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."

Il Comune di Asti, ha mantenuto invariata, per l'esercizio finanziario 2011, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."

Il Comune di Asti, ha mantenuto invariata, per l'esercizio finanziario 2010, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."

Il Comune di Asti, ha mantenuto invariata, per l'esercizio finanziario 2009, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."
 

Il Comune di Asti, ha mantenuto invariata, per l'esercizio finanziario 2008, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."

"Il Comune di Asti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 507 adottata in data 24/11/2006, immediatamente eseguibile, ha deliberato per l'esercizio finanziario 2007 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."

"Il Comune di Asti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 adottata in data 02/02/2006, immediatamente eseguibile, ha deliberato per l'esercizio finanziario 2006 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."

"Il Comune di Asti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 550 adottata in data 18/11/2004, esecutiva il 30/11/2004, ha deliberato per l'esercizio finanziario 2005 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."

"Il Comune di Asti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 504 adottata in data 04/12/2003, esecutiva il 22/12/2003, ha deliberato per l'esercizio finanziario 2004 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."

"Il Comune di Asti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 540 adottata in data 27/12/2002, esecutiva il 13/01/2003, ha deliberato per l'esercizio finanziario 2003 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."
 

"Il Comune di Asti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 497 adottata in data 20/11/2001, immediatamente esecutiva, ha deliberato per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."
 

"Il Comune di Asti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 545 adottata in data 29/11/2000, esecutiva il 11/12/2000, ha deliberato per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali."
 

"Il Comune di Asti, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 adottata in data 8/02/2000, esecutiva il 26/02/2000, ha deliberato per l'esercizio finanziario 2000 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F., nella misura di 0,2 punti percentuali."
 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Regolamenti per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
Recapiti e contatti
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