Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Servizio per l’adozione nazionale ed internazionale

Responsabile di procedimento: dott. Giolito Roberto
Responsabile di provvedimento: Gai Cristina

Descrizione

Attività volte all’espletamento delle istruttorie per accogliere le disponibilità delle coppie all’adozione nazionale e internazionale, attività di protezione, tutela e sostegno del minore, dichiarato in stato di abbandono, attraverso l’accoglienza definitiva in un nuovo nucleo famigliare.

Il procedimento è diretto ad effettuare colloqui di conoscenza e di approfondimento della storia personale del singolo, della coppia e della disponibilità che la coppia può offrire all’accoglienza di uno o più minori.

Destinatari del servizio

Cittadini residenti in Asti (coppie coniugate o conviventi da almeno tre anni come previsto dalla normativa nazionale).

Origine del procedimento

Su mandato dell’Autorità Giudiziaria

Fasi del procedimento

Il Tribunale per i minorenni incarica l’équipe psicosociale di riferimento di svolgere l’istruttoria adottiva, che si deve concludere in 4 mesi con invio di una relazione congiunta tra servizi relativa al percorso effettuato con la coppia.

Iter istruttoria a carico dell’équipe multidisciplinare:

  • visita domiciliare congiunta
  • colloqui dell’assistente sociale con i singoli e con la coppia
  • colloqui della psicologa con i singoli e con la coppia
  • colloquio di restituzione congiunto con la coppia
  • invio al tribunale per i minorenni della relazione finale

Il Tribunale per i minorenni che si esprimerà con un decreto di idoneità o di non idoneità per le coppie che hanno fatto domanda di adozione internazionale; non verrà data alcuna risposta alle coppie che danno disponibilità solo per l’adozione nazionale, ma la loro candidatura avrà la validità di tre anni per il tribunale.

La coppia può richiedere copia della relazione attraverso un accesso agli atti presso il tribunale per i minorenni.

La modulistica e le indicazioni per l’invio della domanda si trovano sul sito del tribunale per i minorenni.

Si veda il sito del tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta alla voce adozione.

Contatti

Assistente sociale, dott.ssa Gloria Marcarini

0141-399514, g.marcarini@comune.asti.it

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
L’equipe psicosociale ha 4 mesi di tempo per concludere l’istruttoria come previsto dalla normativa di riferimento.

Riferimenti normativi

Statale: L. 184/1983, L.476/1998, L. 149/2001, L.173/2015

Regionale: DGR 26/2001, L. REG. 30/2001

Recapiti e contatti
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Centralino +39.0141.399111
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