Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Assegnazione alloggi di Edilizia sociale da graduatoria A.T.C.

Responsabile di procedimento: dott. Giolito Roberto
Responsabile di provvedimento: Lovisolo Ornella

Descrizione

Procedimento diretto ad assegnare alloggi di Edilizia sociale a nuclei familiari inseriti nella graduatoria A.T.C.

Destinatari del servizio

Cittadini residenti nell'ambito territoriale n.46 (all. A L.R. 3/2010)

Modalità di accesso e di erogazione

Domanda inoltrata dal richiedente.

FASE I: Bando di concorso finalizzato alla formazione della graduatoria

  • Il bando di concorso è emesso dal Comune di norma a cadenza quadriennale e viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’ente.
  • Gli interessati inoltrano domanda entro i termini previsti dal bando di concorso.
  • L’istruttoria delle domande viene effettuata, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, dal Comune che può delegare tali funzioni all’ A.T.C
  • La Commissione presso l’A.T.C procede all’assegnazione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria provvisoria entro 120 giorni dal ricevimento degli atti
  • Gli aventi diritto possono impugnare la graduatoria provvisoria entro il termine stabilito.
  • La graduatoria definitiva viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune entro 15 giorni dall’avvenuta formulazione ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione

FASE II: Assegnazione alloggi

  • Nel periodo di vigenza della graduatoria, il Comune provvede ad assegnare gli alloggi in base alle disponibilità di volta in volta segnalate dall’ A.T.C
  • I nuclei vengono convocati dal Comune secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. In caso di mancata presentazione entro i termini stabiliti, il comune invia raccomandata A/R fissando un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per giustificare il grave impedimento alla presentazione, in mancanza del quale il nucleo perde il diritto a future assegnazioni e il Comune procede convocando il nucleo successivo.
  • I nuclei collocati in posizione utile nella graduatoria non possono rinunciare all’assegnazione dell’alloggio salvo i casi previsti dalla legge, pena la perdita del diritto a future assegnazioni.

La modulistica per inoltrare domanda di assegnazione viene resa disponibile nei periodi di apertura del bando di concorso.

Chi contattare

Personale da contattare: Nigido Serena, NALE ELISA

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
90 giorni dalla comunicazione di messa a disposizione dell'alloggio da parte di ATC (art.12 comma 2 L.R. 3/2010)

Costi per l'utenza

 

 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: .
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