Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Servizio Infrastrutture
- Assistenza alla predisposizione del piano di sicurezza stradale (PUT);
- Gestione del piano di sicurezza stradale (PUT);
- Predisposizione e gestione del piano urbano della mobilità: pianificazione della mobilità privata, in coordinamento con il trasporto pubblico, delle aree di sosta e parcheggi, delle aree a traffico limitato e delle aree pedonali, della rete delle piste ciclabili; parere preventivo in sede di iniziative di gestione;
- Progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, inerenti le infrastrutture esistenti del patrimonio comunale e di infrastrutture di nuova realizzazione.