Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Nota:
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nota:
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E SPECIALE PERIODO DI SETTEMBRE 15 AGOSTO 18
Note
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 478 DEL 27.03.2018 - CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E SPECIALE PERIODO SETTEMBRE 2015 AGOSTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
ATTO DI LIQUIDAZIONE N°. 2280 del 04.09.2018
Modalitā seguita per l'individuazione del beneficiario
ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALLIEVI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015/AGOSTO 2018 (ANNI SCOLASTICI 2015/16 - 2016/17 - 2017/18) AI VOLONTARI DEL CENTRO PROVINCIALE AUSER DI ASTI
Allegati
Allegato: ATTO DI LIQUIDAZIONE N°. 2280 del 04.09.2018.pdf(Pubblicato il 15/07/2020 - Aggiornato il 15/07/2020 - 86 kb - pdf)
Allegato: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 478 DEL 27.03.2018.pdf(Pubblicato il 15/07/2020 - Aggiornato il 15/07/2020 - 151 kb - pdf)
