Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.


Nota:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.


Nota:

SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE ANNO EDUCATIVO 21/22 - ESITO ESAME RENDICONTAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE- RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO BANDO PROLUNGAMENTO NIDI ANNO 2021

Nominativo: REGIONE PIEMONTE
Dati fiscali: REGIONE PIEMONTE - PIAZZA CASTELLO 165 - 10100 - TORINO - C.F. 80087670016
Struttura organizzativa responsabile: Servizio Istruzione e Servizi educativi
Dirigente o funzionario responsabile: Giolito Roberto
Importo atto di concessione:  € 18.161,00
Data atto di concessione: 14-03-2023
Data inizio: 14-03-2023

Note

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 876 DEL 14.03.2023

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 459 DEL 06.03.2023

Modalitā seguita per l'individuazione del beneficiario

 RESTITUZIONE QUOTA DI CONTRIBUTO BANDO PROLUNGAMENTO NIDI ANNO 2021

Allegati

File con estensione pdf Allegato: ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 876 DEL 14.03.2023.pdf
(Pubblicato il 15/03/2023 - Aggiornato il 15/03/2023 - 100 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 459 DEL 06.03.2023.pdf
(Pubblicato il 15/03/2023 - Aggiornato il 15/03/2023 - 197 kb - pdf)
Contenuto creato il 15-03-2023 aggiornato al 15-03-2023
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