Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.


Nota:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.


Nota:

EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - RIMBORSO CEDOLA ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI ASTI - CITTA' DI CHIERI

Nominativo: COMUNE DI CHIERI
Dati fiscali: COMUNE DI CHIERI - VIA PALAZZO DI CITTA', 10 - 10023 CHIERI (TO) - C.F. 82000210011 - P.I. 01131200014
Struttura organizzativa responsabile: Servizio Istruzione e Servizi educativi
Dirigente o funzionario responsabile: Giolito Roberto
Importo atto di concessione:  € 50,70
Data atto di concessione: 13-07-2020

Note

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2479 DEL 21.12.2021

ATTO DI LIQUIDAZIONE N.° 731 DEL 24.02.2022

Modalitā seguita per l'individuazione del beneficiario

Fornitura gratuita libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 per gli alunni residenti nella città di Asti, secondo i termini previsti dalla D.G.C. n° 394 del 2.11.2021 e D.D. 2200 del 23.11.2021

Allegati

File con estensione pdf Allegato: ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 731 DEL 24.02.2022.pdf
(Pubblicato il 01/03/2022 - Aggiornato il 01/03/2022 - 87 kb - pdf)
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(Pubblicato il 01/03/2022 - Aggiornato il 01/03/2022 - 222 kb - pdf)
Contenuto creato il 01-03-2022 aggiornato al 01-03-2022
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