Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Nota:
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nota:
CUP G39J21013400001 D.C.G. N° 260 DEL 20.07.2021, D.C.G. N° 449 DEL 30.11.2021 - CONTRIBUTO PREVISTO DAL D.L. 73 DEL 25/05/2021, ART. 63: MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA DETTAGLIO PROGETTUALITA'
C.F. 01674040058
Note
ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 4067 DEL 10.12.2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2312 DEL 03.12.2021
Modalitā seguita per l'individuazione del beneficiario
DI DESTINARE PARTE DELLE RISORSE DI CUI ALL'IMPEGNO N° 2310/2021 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO, FORNITO GRATUITAMENTE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RESIDENTI PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA GUERRA E POTENZIAMENTO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE FORNITI DAL SERVIZIO ISTRUZIONE AGLI STUDENTI CON DISABILITA' NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI.
Allegati
Allegato: ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 4067 DEL 10.12.2021.pdf(Pubblicato il 13/12/2021 - Aggiornato il 13/12/2021 - 96 kb - pdf)
Allegato: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2312 DEL 03.12.2021.pdf(Pubblicato il 13/12/2021 - Aggiornato il 13/12/2021 - 209 kb - pdf)
