Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Nota:
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nota:
TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO (SCUOLABUS) INTERCOMUNALE GESTITO DAL COMUNE DI TIGLIOLE ( UNIONE COLLINARE TERRE DEI VINI E DEI TARTUFI) PER LA SCUOLA DI BALDICHIERI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Note
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2216 DEL 21.12.2020
ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 3828 DEL 30.12.2020
Modalitā seguita per l'individuazione del beneficiario
EROGAZIONE AL COMUNE DI TIGLIOLE DEL RIMBORSO PREVISTO DALLA CONVENZIONE APPROVATA CON LA DCC N° 56 DEL 17.12.2020, RELATIVO AI 4 STUDENTI RESIDENTI IN ASTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI BALDICHIERI ORGANIZZATO DAL COMUNE DI TIGLIOLE/UNIONE COLLINARE TERRE DEI VINI E DEI TARTUFI.
Allegati
Allegato: Atto di liquidazione n 3828 del 30.12.2020.pdf(Pubblicato il 31/12/2020 - Aggiornato il 31/12/2020 - 85 kb - pdf)
Allegato: Determinazione dirigenziale n 2216 del 21.12.2020.pdf(Pubblicato il 31/12/2020 - Aggiornato il 31/12/2020 - 118 kb - pdf)
