
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Provvedimenti igienico-sanitari
Uffici responsabili
Servizio AmbienteDescrizione
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Fase di Verifica
-
Fase di Specificazione
-
Fase di Valutazione
rocedimento diretto Enti e Imprese che intendono realizzare i progetti di cui all’allegato B3 della LR 40/1998 e smi, di cui si riporta una breve sintesi non esaustiva e variabile:
FASE DI VERIFICA se neppure parzialmente in aree protette
FASE DI VALUTAZIONE = se nuova realizzazione e anche parzialmente in aree protette
soglie dimensionali del 50% se anche parzialmente in area protetta
Agricoltura
n. 1 coltivazione agrarie intensiva > 10 Ha
n. 2 forestazione > 20 Ha o deforestazione > 5 Ha
n. 3 irrigazione S > 300 Ha
Progetti di infrastrutture
n. 4 strade extraurbane principali o secondarie comunali
n. 5 strade comunali n ≥ 4 corsie e L >1,5 km
n. 6 tramvie e metropolitane
n. 7 parcheggi > 500 posti
Industria energetica
n. 8 oleodotti e gasdotti distribuzione comunale, L > 20 km
Altri progetti
n. 9 porti
n. 10 port
n. 11 modifiche o estensioni di progetti con notevoli ripercussioni negative sull’ambiente
Esclusione automatica
non parzialmente in aree protette
2/a - forestazione finanziata Regione
2/b - forestazione finanziata UE
FASI DEL PROCEDIMENTO DALL’INPUT ALL’OUTPUT
NPUT: istanza di VIA – Fase di Verifica e Fase di Specificazione
Servizio Ambiente:
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verifica i requisiti soggettivi del proponente l’istanza
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verifica dei requisiti amministrativi (marca da bollo, modulistica corretta, …)
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verifica dei requisiti oggettivi (conformità con le categorie All. B3 della LR 40/98)
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pubblica sul portale Web l’avviso di avvio del provedimento
Organo Tecnico per la VIA:
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effettua l’istruttoria nel rispetto delle norme sui procedimenti amministrativi (L. 241/90 e smi)
-
redige la relazione istruttoria per il rilascio del provvedimento finale
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sottofasi: non è ammessa interruzione dei tempi per richiesta di integrazioni
Comune – Servizio Ambiente
-
Predispone il provvedimento finale e lo pubblica
-
Rilascia al proponente il provvedimento finale
INPUT: istanza di VIA – Fase di Valutazione
Servizio Ambiente:
-
verifica i requisiti soggettivi del proponente l’istanza
-
verifica dei requisiti amministrativi (marca da bollo, modulistica corretta, …)
-
verifica dei requisiti oggettivi (conformità con le categorie All. B3 della LR 40/98)
Organo Tecnico per la VIA:
-
effettua l’istruttoria nel rispetto delle norme sui procedimenti amministrativi (L. 241/90 e smi)
-
redige la relazione istruttoria per il rilascio del provvedimento finale
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sottofasi: è ammessa interruzione dei tempi per richiesta di integrazioni e il procedimento può assorbire tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed all’esercizio
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dell’opera
Comune – Settore Patrimonio Ambiente e Reti
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Predispone il provvedimento finale e lo pubblica
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Rilascia al proponente il provvedimento finale
STRUMENTI DI TUTELA DELL’INTERESSATO
sensi dell'articolo 3, comma 4, della L 241/90, avverso il provvedimento finale
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è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni (combinato disposto degli articoli 29 e 41 del DLgs 104/2010)
o, in alternativa,
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ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni (articolo 9 del DPR
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1199/1971),
entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento finale o dalla piena conoscenza di esso
Chi contattare

Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Non fruisce di servizio di pagamento digitale
Riferimenti normativi
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Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale
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Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità.
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Legge regionale n. 40 del 14 dicembre 1998, Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
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Deliberazione del Consiglio Regionale 20 settembre 2011, n. 129 – 35527, Aggiornamento della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4738 del 6 marzo 2017, Aggiornamento legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB, Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA
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Deliberazione del Consiglio Regionale n. 129-35527 del 20 settembre 2011, Aggiornamento legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;
Monitoraggio tempi procedimentali
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
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2019 | 1 | 30 | 100% |
2020 | 2 | 30 | 100% |
2021 | 1 | 30 | 100% |